Per la fattura elettronica monitoraggio delle ricevute di recapito
Con l’avvicinarsi del 1° gennaio 2019 del generalizzato obbligo di fatturazione elettronica da parte di tutti i soggetti, fatta eccezione per i contribuenti minimi o forfettari, un particolare aspetto da non sottovalutare sin da ora per quei soggetti il cui obbligo è stato anticipato dallo scorso primo luglio, sarà quello di controllare la ricevuta di recapito emessa dallo Sdi a fronte dell’emissione della fattura elettronica, così come chiarito dal provvedimento del 30 aprile scorso e dal relativo allegato A parte integrante dello stesso.
Il monitoraggio delle ricevute di recapito costituirà, infatti, una sorta di adempimento costante aggiuntivo con cui il cedente, o chi per lui a ciò delegato, dovrà fare i conti in quanto, ricorda il provvedimento che, nell’ipotesi in cui, per cause tecniche non imputabili allo Sdi il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella Pec piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il Sdi rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.
A questo punto il cedente/prestatore è tenuto, sempre secondo il provvedimento, «tempestivamente» a comunicare – per vie diverse dallo Sdi – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
Circa l’accezione su cosa si debba intendere per «tempestivamente» né il provvedimento, né le circolari ad oggi emanate ne contemplano la giusta definizione ingenerando una possibile serie di effetti a cascata che potrebbero alimentare nuovi contenziosi.
Tuttavia, l’aspetto più interessante è il rapporto dicotomico in relazione a come vengono “dettati” i tempi a seconda che sia il contribuente o lo Sdi i “soggetti” impegnati alla trasmissione. Con riferimento al primo, viene “obbligata” la trasmissione della fattura elettronica entro le ore 24 del giorno stesso in cui è stata emessa, seppur attenuata, in una prima fase, dalla possibilità di un «ritardo minimo» (paragrafo 1.5 della circolare 13/E/2018) mentre allo Sdi viene addirittura “sollevato” da qualsiasi obbligo di inoltro della ricevuta di recapito della fattura dopo appena il sesto tentativo.
Infatti, tali ricevute vengono inoltrate sullo stesso canale attraverso il quale sono state trasmesse le relative fatture. In considerazione del fatto, secondo quanto riportato nell’allegato A (paragrafo 1.5.7) al provvedimento che, per motivi indipendenti dallo Sdi, tale canale potrebbe essere temporaneamente indisponibile, il Sistema effettua fino ad un massimo di 6 tentativi di trasmissione distribuiti in tre giorni (uno ogni 12 ore).
Qualora dopo i sei tentativi il canale risulta ancora irraggiungibile, il processo si chiude e il cedente/prestatore potrà verificare lo stato della fattura attraverso le funzionalità di monitoraggio e di consultazione dandone poi per altre vie diverse dallo Sdi «tempestivamente» comunicazione al cessionario/committente.
Tra l’altro il mancato sanzionamento dell’obbligo di comunicazione per canali alternativi in caso di mancato recapito potrebbe provocare diverse criticità quale ad esempio che venga emessa oltre che la fattura elettronica da parte del cliente, decorsi i quattro mesi, anche l’autofattura da parte del cessionario/committente.