Imposte

Per i finanziamenti ai soci caccia alle semplificazioni

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di Luca Gaiani

Per i finanziamenti ai soci, le imprese sono alla ricerca di semplificazione nel bilancio 2016. Nel diffuso caso di prestiti infruttiferi intercompany, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato con attualizzazione impone lo scorporo degli interessi impliciti in contropartita di una riserva o del valore della partecipazione. Questa operazione, che richiede calcoli complessi e ha ricadute fiscali incerte, può essere evitata, oltre che dalle imprese in abbreviato, per tutte le poste sorte fino al 2015 e in genere nei casi in cui gli effetti della sua adozione siano irrilevanti. (LA SCHEDA)

Finanziamenti infruttiferi

Nella realtà italiana, sono estremamente frequenti i casi in cui i soci sostengono le partecipate mediante apporti infruttiferi fuori capitale, che si distinguono in “finanziamenti soci” (obbligo di rimborso) oppure “versamenti in conto capitale” (somme acquisite in via definitiva). Nel primo caso, gli apporti si iscrivono nella voce D.3) dei debiti (società partecipata-debitrice) oppure nei crediti immobilizzati (società partecipante-mutuante) e sono dunque soggetti, nel bilancio 2016, al nuovo criterio del costo ammortizzato con attualizzazione.

L'infruttuosità dei finanziamenti comporta la necessità di scorporare dal valore del debito o del credito gli interessi impliciti (passivi per i debiti, attivi per i crediti) al tasso di mercato, e di contabilizzarli a conto economico per la durata del prestito. In contropartita, anziché rilevare (come avverrebbe negli altri casi di finanziamenti non a tassi di mercato) un provento finanziario (debiti) o un onere finanziario (crediti), si contabilizza un incremento del patrimonio (debiti) o del valore della partecipazione (crediti), dato che la finalità della infruttuosità è generalmente il rafforzamento patrimoniale della partecipata.

A caccia di esoneri

Il nuovo criterio contabile genera complessità e problemi fiscali non indifferenti, senza peraltro comportare benefici significativi in termini di corretta rappresentazione dei fatti aziendali. I finanziamenti dei soci costituiscono una fattispecie peculiare e non comparabile con gli altri debiti finanziari, trattandosi di apporti a metà strada tra passività e patrimonio netto. La pattuizione di infruttuosità è perfettamente coerente con la natura di “semi-capitale” di queste poste e potrebbe dunque essere mantenuta, a nostro avviso, anche nella rappresentazione bilancistica.

Nella redazione del bilancio 2016 molte imprese, per evitare le descritte problematiche, sono alla ricerca di elementi che consentano legittimamente di evitare lo scorporo degli interessi impliciti dai finanziamenti ai soci infruttiferi.

Sono in primo luogo esonerate le società con bilancio abbreviato (comprese le micro imprese), che hanno la facoltà di non applicare in toto il costo ammortizzato. Per le imprese ordinarie, lo scorporo può innanzitutto essere evitato per i finanziamenti (anche a lungo termine) sorti fino al 31.12.2015 (l'applicazione retroattiva del criterio è facoltativa), dandone menzione in nota integrativa. È da ritenere che rientrino in questa situazione pure gli apporti ante 2016 la cui scadenza venga rinnovata anche più volte in vigenza della nuova norma.

Effetti irrilevanti

Per i finanziamenti erogati o ricevuti dal 2016, l'esonero dall'attualizzazione riguarda quelli per i quali gli effetti sono irrilevanti, tra cui, in particolare, le poste con scadenza da contratto entro 12 mesi. Non dovrebbe influire sulla scadenza breve l'esistenza di vincoli di postergazione (articolo 2467 Codice civile). Anzi, la postergazione, che rende il finanziamento “quasi capitale”, potrebbe giustificare, con una adeguata illustrazione in nota integrativa, la correttezza della mancata rilevazione di interessi anche per poste a lungo termine. Lo scorporo di interessi “virtuali” dal debito, con imputazione a patrimonio per una posta che è già di per sé quasi patrimoniale non modifica infatti in modo rilevante la rappresentazione della situazione patrimoniale (articolo 2423 Codice civile).

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