Imposte

Per i forfettari il 110% passa da cessione e sconto in fattura

Se fornitori la ritenuta dell’8% applicata dalla banca è al netto dell’Iva

di Luca De Stefani

I forfettari non possono detrarre direttamente in dichiarazione dei redditi il super bonus del 110%, ma possono trasferirlo a terzi. Possono anche ricevere il credito come cessionari o fornitori nello sconto in fattura, per poi compensarlo in F24. Se fornitori, poi, sono avvantaggiati rispetto agli altri, relativamente alla ritenuta dell'8% applicata dalla banca, in quanto la sua base imponibile è al netto del 22 per cento. Infine, il «general contractor» deve rifatturare le spese professionali con Iva del 22%, anche se riceve la fattura senza Iva dal forfettario. Sono queste tutte le particolarità a cui devono prestare attenzione i forfettari che si approcciano ai bonus edili.

Forfettari

Per la circolare delle Entrate n. 24/E/2020, il super bonus del 110% non può essere «utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva» (come i forfettari), in quanto trattasi di una «detrazione dall’imposta lorda». La stessa circolare, però, ha ricordato che i forfettari (si ritiene, anche i minimi) possono sempre optare, “in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione”, per la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura (si vedano anche le risposte 543/2020 e 514/2020).

Forfettari come cessionari

Tra i soggetti che possono ricevere i crediti d’imposta relativi ai bonus edili, come cessionari o fornitori che applicano lo sconto in fattura, vi rientrano anche i contribuenti in regime forfettario (o minimi), i quali possono utilizzare il credito d'imposta anche per pagare l'imposta sostitutiva da loro dovuta.

Ritenute dell'8%

Per usufruire dei bonus edili, per i quali è obbligatorio il bonifico «parlante», i committenti non devono pagare le fatture dei professionisti o delle imprese al netto dell'eventuale ritenuta d'acconto del 20% o del 4%, in quanto la normativa speciale relativa alla ritenuta dell'8%, operata dalla banca, prevale su quella generale (circolare 28 luglio 2010, n. 40/E).

Anche se l'impresa edile o il professionista sono forfettari o minimi (di regola senza ritenuta), la ritenuta dell'8% va applicata sui bonifici «parlanti» (da recuperare nei righi LM41 e RS40 di Redditi PF). Per evitare di calcolare la ritenuta anche sull'Iva e conseguentemente di essere censurati in ambito comunitario per duplicazione della stessa, la circolare delle Entrate n. 40/E/2010 ha chiarito che la ritenuta d'acconto dell'8% debba essere “operata sull'importo del bonifico decurtato dell'Iva” ordinaria del 22%, a prescindere dal fatto che nella fattura sia stata applicata un'aliquota diversa o nessuna aliquota (per i minimi o i forfettari).

General contractor

Nel caso in cui il «general contractor» stipuli un mandato senza rappresentanza con il committente finale per le spese professionali per le asseverazioni del super bonus del 110%, il «general contractor», a monte riceverà una fattura dal professionista forfettario (o minimo) senza Iva, mentre a valle, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, dpr 633/1972, rifatturerà al committente, privato consumatore o condominio, con aliquota Iva ordinaria. Con il mandato senza rappresentanza, infatti, il riaddebito costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi che mantiene la «stessa natura intrinseca dell’operazione riaddebitata» (risposta n. 575/2020, risoluzioni n. 13/E-VII-15-6011-1998 e n. 6/E/1998). Questa stessa natura Iva è solo a livello «oggettivo», mentre l'esclusione da Iva delle prestazioni fornite dai forfettari deriva da ragioni «soggettive» degli stessi (articolo 1, commi 58 e 59, Legge 190/2014). Pertanto, il «general contractor» deve rifatturare al committente il costo sostenuto per le spese professionali, con mandato senza rappresentanza, con Iva ordinaria (si veda Modulo24 Iva del 18 novembre 2021).

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