Imposte

Per i frontalieri obbligo di prelievo in Svizzera e dichiarazione in Italia

Con il Ddl di ratifica dell’accordo Italia-Svizzera doppia imposizione eliminata mediante il credito di imposta

di Antonio Longo

Nuovi “frontalieri” tassati in Svizzera sino all’80% dell’imposta applicabile e con obbligo di dichiarazione dei redditi in Italia per eliminare la doppia imposizione.

Il Governo ha approvato ieri il Ddl di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri concluso lo scorso 23 dicembre 2020. Il provvedimento sarà quindi trasmesso alla Camere per la definitiva votazione dopo il via libera del Consiglio federale svizzero dello scorso 11 agosto.

Il nuovo accordo sostituirà quello risalente al 1974 ed entrerà verosimilmente in vigore dal 1° gennaio 2023. L’accordo si applica ai lavoratori che risiedono fiscalmente entro 20 km dalla frontiera, svolgono un’attività di lavoro dipendente nell’altro Stato e rientrano “in linea di principio” ogni giorno al loro domicilio (con possibilità di restare all’estero per motivi professionali per un massimo di 45 giorni in un anno).

Le zone interessate sono, per la Svizzera, i cantoni Grigioni, Ticino e Vallese e, per l’Italia, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia di Bolzano. Per i nuovi frontalieri, l’imposta che la Svizzera applicherà sul reddito da lavoro dipendente derivante dall’attività svolta sul proprio territorio non potrà eccedere l’80% e la tassazione dovrà essere applicata alla fonte. L’Italia - ed è questa la novità rilevante - potrà assoggettare a sua volta a imposizione i lavoratori frontalieri come soggetti fiscalmente residenti, ma dovrà eliminare la doppia imposizione mediante il meccanismo del credito di imposta.

I frontalieri italiani che lavorano o hanno lavorato nei citati cantoni tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo continueranno a essere assoggettati a imposizione esclusivamente in Svizzera, con il Paese elvetico che verserà sino al 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40% delle imposte lorde prelevate.

L’accordo si fonda sul principio di reciprocità e sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni per valutare la necessità di eventuali modifiche. Inoltre, una clausola del Protocollo aggiuntivo dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di telelavoro. Per adempiere agli obblighi imposti dall’accordo, entro il 20 marzo dell’anno successivo a quello fiscale di riferimento, lo Stato in cui il lavoro dipendente viene svolto comunica i dati relativi all’imposizione del frontaliere allo Stato di residenza del lavoratore. È prevista una commissione per la composizione amichevole di contestazioni in merito al nuovo accordo.

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