Per gli impatriati detassato il 50 per cento del reddito
Esenzione Irpef del 50 per cento del reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo per i soggetti cosiddetti impatriati.
È questo l’incentivo contenuto nella norma di cui all’articolo 16 del Dlgs 147/2015 previsto per i soggetti non residenti che rientrano in Italia per svolgere un lavoro dipendente ovvero un lavoro autonomo, ma nel rispetto di determinate condizioni.
In entrambi i casi, ossia di svolgimento di lavoro dipendente o autonomo, il singolo soggetto non deve essere stato residente in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti a quello di trasferimento nel territorio nazionale, con l’impegno di permanervi per almeno due anni.
Inoltre l’attività lavorativa che si accinge ad andare a svolgere deve essere «prevalentemente» prestata nel territorio italiano.
Il Dl 50/2017 è intervenuto, in merito alla prima condizione, fornendo un’interpretazione autentica e disponendo che la decadenza dal beneficio fiscale si ha «laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni» e che in caso di mancato rispetto «si provvede al recupero dei benefìci già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi».
Oltre a tali condizioni, il soggetto che va a svolgere un lavoro dipendente deve svolgerlo presso un’impresa che sia residente nel territorio dello Stato «in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa».
Infine, il lavoratore dipendente deve rivestire ruoli direttivi oppure deve essere in possesso di requisiti «di elevata qualificazione o specializzazione». Tali requisiti si verificano nelle ipotesi o di conseguimento di un titolo di istruzione superiore, rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, attraverso il quale venga attestato il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, ovvero in ipotesi di possesso dei requisiti previsti dal Dlgs 206/2007, per quanto concerne l’esercizio di professioni regolamentate.
L’agevolazione consiste nella tassazione, attraverso Irpef, del 50 per cento del reddito prodotto per il periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento e per i quattro successivi, per un totale, dunque, di un quinquennio.
Facendo presente che la norma in commento decorre dal 2016, essa può trovare applicazione anche per i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, residenti almeno per 24 mesi continuativi in Italia, e che hanno svolto continuativamente, fuori dal loro paese di residenza e dall’Italia, negli ultimi 24 mesi, un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, ovvero che hanno svolto un’attività di studio, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, purché vengano assunti o avviino un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e vi trasferiscano non solo il proprio domicilio, ma anche la propria residenza, entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.
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