Per gli intermediari abilitati delega ampia sull’e-fattura
Agli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali basterà ricevere 2 deleghe su 6 per interagire in modo completo tra il proprio cliente e i servizi telematici delle Entrate per l’e-fattura: quella per il cassetto fiscale e quella «ampia» per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Quest’ultima, infatti, comprende tutti i “poteri” contenuti nelle altre, tranne quello per il cassetto fiscale e gli installatori dei dispositivi per inviare i file con i corrispettivi.
La presentazione
Il modello per il conferimento delle deleghe è allegato al provvedimento 13 giugno 2018 e può essere presentato su carta a qualsiasi ufficio delle Entrate o anche attraverso il proprio Fisconline (o Entratel, per chi presenta modelli 770 per più di 20 soggetti). Il contribuente può delegare anche più intermediari. Tranne per il cassetto fiscale, dove la delega dura 4 anni (revocabile direttamente dal contribuente), per tutte le altre 5 la scadenza è stabilita dal contribuente nel modello di conferimento. Senza questa indicazione, la durata sarà di 4 anni.
L’estensione
La delega per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici permette all’intermediario di ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente delegante, attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Permette anche di consultare tutti i dati trasmessi con lo spesometro e con la nuova comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere. Consente di consultare le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni Iva (comprese le elaborazioni delle Entrate), esercitare le opzioni del Dlgs 127/2015, indicare nel portale delle Entrate dedicato all’e-fattura l’indirizzo telematico “preferito” e generare il codice a barre bidimensionale (Qr code).
Le altre due deleghe specifiche
A differenza della delega ampia, quella per la consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva consente solo la visione delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni Iva, oltre che l’esercizio delle opzioni del Dlgs 127/2015 e la generazione del codice a barre bidimensionale (Qr code). La delega specifica alla registrazione dell’indirizzo telematico consente, invece, all’intermediario solo di indicare questo dato per conto del contribuente nel portale delle Entrate dedicato alla fattura elettronica e di generare il Qr code.
Le tipologie
Queste quattro deleghe (cassetto fiscale, quella «ampia» per l’e-fattura, quella per la consultazione dei dati Iva e quella della registrazione dell’indirizzo telematico) sono possibili solo verso gli intermediari indicati nell’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, cioè quelli che possono presentare telematicamente le dichiarazioni fiscali tramite Entratel (tra gli altri, i dottori commercialisti ed gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, gli avvocati, i revisori legali dei conti, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari, i notai, le Stp iscritte all’albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro, i responsabili dei Caf).
Infine, vi sono altre due deleghe destinate a intermediari anche diversi da quelli indicati nell’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998. Quella per la fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche consente, tra l’altro, di predisporre e trasmettere le fatture elettroniche tramite Sdi, di gestire il servizio di conservazione delle stesse e di generare il Qr code. Quella per l’accreditamento e il censimento dei dispositivi, invece, verrà utilizzata soprattutto dagli installatori dei registratori di cassa e consente di accreditare e censire i dispositivi per inviare i file con i dati dei corrispettivi.