Per l’accertamento “lungo” bastano gli elementi certi del reato
Per il raddoppio del termini per l'accertamento è sufficiente l'individuazione dei fatti comportanti l'obbligo della denuncia penale. Intanto il pubblico ufficiale incaricato ha l'obbligo di denuncia solo se individua gli elementi costituitivi del reato tributario del Dlgs 74/2000 ma l'accertamento resta legittimo indipendentemente dall'avvenuta presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dai possibili esiti del suo esercizio. In caso di contestazione del contribuente nel ricorso, poi, il giudice tributario ha l'obbligo di verificare, con prognosi postuma, la sussistenza dei presupposti integranti l'obbligo di denuncia. Se poi l'amministrazione intende giustificare il corretto esercizio del più ampio potere accertativo, non è infine tenuta in sede processuale a provare l'effettiva sussistenza del reato. Così la Cassazione, sesta sezione civile, con sentenza n. 20368-2017 depositata giovedì scorso.
L'Amministrazione riscontra in verifica la sussistenza di alcuni reati tributari e notifica ad una società di capitali tedesca ritenuta formalmente residente in Italia un accertamento per il 2006 oltre i termini ordinari per l'accertamento. La contribuente si oppone ante la Ctp e tra i vari motivi, contesta all'amministrazione la mancata allegazione della copia della denuncia presentata all'A.G., adempimento che le avrebbe consentito di invocare validamente il raddoppio dei termini per l'accertamento.
L'Amministrazione si oppone. L'adempimento per cui la contribuente lamenta la mancata osservanza, intanto, non è previsto dalla norma e in ogni caso, non è necessario in quanto, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'inizio dell'azione penale, al giudice tributario è demandato il solo riscontro dei fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale.
Il giudice di primo grado accoglie il ricorso della società costringendo, senza esito alcuno, l'Amministrazione ad andare in appello. Ma solo a seguito di ricorso per Cassazione la sentenza viene cassata con rinvio a favore dell'Amministrazione per i seguenti motivi:
a) il raddoppio dei termini per l'accertamento consegue al mero riscontro del pubblico ufficiale incaricato dei fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale in base all'art. 331 c.p.p. e non essendo sufficiente il generico sospetto della possibile attività illecita, l'obbligo di denuncia insorge se costui individua con certezza gli elementi costitutivi del reato previsto dal Dlgs 74/2000 ma l'accertamento resta legittimo indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dagli esiti del suo successivo esercizio;
b) In caso di specifica contestazione del contribuente nei motivi del ricorso proposto per l'annullamento dell'atto impositivo emesso oltre i termini, il giudice tributario deve controllare la sola sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una prognosi postuma circa la loro ricorrenza;
c) In caso di specifica contestazione del contribuente nei motivi del ricorso proposto per l'annullamento dell'atto impositivo emesso oltre i termini, l'Amministrazione, se intende giustificare il più ampio potere accertativo, ha l'onere di provare, con esclusione dell'effettiva commissione del reato, i soli presupposti dell'obbligo di denuncia penale.
La sentenza n. 20368/2017 della Cassazione