Per l’Ace arriva una salvaguardia sugli errori
Clausola di salvaguardia per le imprese che hanno adottato comportamenti non coerenti con le nuove regole Ace attuate con il decreto firmato ieri dal ministero dell’Economia che sostituisce il soppresso Dm 14 marzo 2012. In altre parole, per i periodi d’imposta pregressi, a prescindere dal comportamento adottato dal contribuente, la base Ace si rende definitiva. La clausola opera per i periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore del nuovo decreto attuativo, i cui termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente a detta data. In sostanza, la clausola di salvaguardia si applica anche al 2016, laddove i termini di versamento cui fa riferimento il decreto sono da intendersi quelli ordinari.La clausola era quanto mai necessaria in considerazione delle rilevanti novità apportate dal decreto e dei tempi di pubblicazione dello stesso.
Le rettifiche operate
Per quanto riguarda le modifiche derivanti dalle nuove regole contabili introdotte dal Dlgs 139/2015, con particolare riguardo alle rettifiche derivanti dalla prima adozione dei principi contabili (con previsione estesa anche ai soggetti Ias adopter), è stabilito che ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio sono rilevanti le rettifiche operate a seguito: dell’eliminazione delle quote di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili, eliminazione che ha effetto immediato sul conto utili (perdite) portate a nuovo; dell’utilizzo del criterio del costo ammortizzato (fattispecie piuttosto rara). Tutte le altre rettifiche da first time adoption non sono rilevanti ai fini della determinazione della base Ace. Il decreto stabilisce, altresì, che non assumono rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio le riserve formate con utili derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati. Il dubbio esisteva per gli utili derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati speculativi da accantonare ad una riserva non distribuibile ai soci in quanto, essendo il vincolo di indisponibilità limitato alla distribuzione senza escludere altre forme di utilizzo, si poteva sostenere una rilevanza ai fini Ace; soluzione ora “smentita” dal decreto in quanto si tratta, comunque, di utili non effettivamente realizzati.
Titoli e valori mobiliari
Significativa anche la previsione concernente la sterilizzazione della base Ace per incrementi di titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni: è stabilito che per la individuazione di tali categorie deve farsi riferimento alla nozione recata dall’articolo 1, comma 1-bis, del Dlgs 58/1998 (Tuf), includendo altresì le quote di Oicr. Nella relazione è altresì precisato che gli incrementi rilevanti devono essere misurati così come emergono dal bilancio di esercizio, dando rilievo anche a fenomeni valutativi, diversamente da quanto all’epoca chiarito per la Dit.
Finanziamenti infragruppo
Ulteriore significativa disposizione è quella secondo cui l’incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento del capitale proprio. Prevale, quindi, la ricostruzione giuridico-formale dell’operazione che invece contabilmente dà luogo a un apporto virtuale in capo al beneficiario (e alla rilevazione di interessi passivi figurativi).
Plusvalenze da conferimenti
Il decreto stabilisce, altresì, che non rilevano come variazione in aumento del capitale proprio le plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d’azienda o di rami d’azienda. L’entrata in vigore della previsione è fissata al 2018 e, come le altre, non incide sui comportamenti pregressi; tuttavia, dal 2018 si dovrà tenere conto della nuova disposizione anche in relazione ai fenomeni rilevati nei periodi di imposta precedenti. Sino a oggi queste operazioni hanno comportato, in via ordinaria, un deferral nell’ipotesi in cui i maggiori valori iscritti dalla conferitaria a fronte della plusvalenza rilevata dalla conferente sono stati allocati sui beni ammortizzabili in quanto gli ammortamenti civilistici determinano, a parità di altre condizioni, un minore utile della conferitaria e quindi una minore base Ace in futuro.