Imposte

Per l’Ace i coefficienti valgono per «periodo d’imposta»

di Giorgio Gavelli

Il calcolo sequenziale dei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 (data di riferimento per l’incremento Ace) aiuterebbe a determinare il corretto coefficiente da applicare in caso di periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare.

In questo senso si esprime la risposta a interpello 954-124/2018 su istanza presentata alla direzione regionale della Lombardia, segnalata da una lettrice alla casella mail letterealsole@ilsole 24ore. com con riferimento a un approfondimento pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 20 agosto.

Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto legge 201/2011 (come modificato dall’articolo 7 del decreto legge 50/2017) prevede una scansione temporale del tutto peculiare per l’aliquota percentuale relativa al calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio utile ai fini Ace, che rispecchia l’alterna fortuna che l’agevolazione ha riscosso presso il legislatore negli ultimi anni.

In sintesi, per i periodi più recenti tale aliquota è così fissata:

al 4% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014;

al 4,5% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015;

al 4,75% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016;

all’1,6% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;

all’1,5% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e per i successivi (precisamente, “dall’ottavo periodo d’imposta” successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010).

La norma si occupa solamente dei periodi d’imposta in corso alla chiusura dei vari anni, ma nulla dice su come comportarsi con i periodi d’imposta che anticipano la chiusura.

Problema per certi versi speculare si verifica per chi ha un esercizio di durata superiore ai “canonici” 12 mesi (ad esempio in ipotesi di costituzione negli ultimi mesi dell’anno), nel qual caso l’esercizio “contiene” due date di riferimento a cui è collegato un diverso coefficiente.

L’istanza sottoposta alla Dre Lombardia riguarda una società di capitali che ha anticipato la chiusura dell’esercizio, trovandosi con un periodo d’imposta 1°gennaio-30 settembre 2017.

La dichiarazione (che doveva essere presentata entro il 30 giugno scorso con il modello Redditi 2017) prevede come dato prestampato non modificabile il coefficiente del 4,75%, mentre le società che hanno terminato il periodo d’imposta al 31 dicembre 2017 presentano entro ottobre un modello Redditi 2018 con un beneficio Ace calcolato all’1,6 per cento.

Per inciso, lo stesso problema si verificherà quest’anno, per le società che anticiperanno la chiusura rispetto alla data del 31 dicembre 2018.

Esse, infatti, si troveranno a presentare una dichiarazione su un modello che prevede esclusivamente il coefficiente all’1,6%, quando invece, dal 2018, l’agevolazione è già scesa all’1,5%, sebbene questa nuova aliquota (diversamente dalla precedente) non incida sul calcolo degli acconti, neppure per i soggetti Ires.

Secondo la risposta all’interpello, la logica seguita dal legislatore è quella di applicare i vari coefficienti a ogni successivo periodo d’imposta, indipendentemente dalla durata di quest’ultimo.

In sintesi, quindi, le aliquote del 4%, 4,5%, 4,75%, 1,6% e 1,5% andrebbero rispettivamente applicate con riferimento al quarto, quinto, sesto, settimo e dall’ottavo periodo d’imposta, iniziando a calcolare dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

Ciò significa che la società interpellante avrebbe dovuto applicare l’1,6%, mentre chi dichiarerà un periodo (ad esempio) 1°gennaio-30 settembre 2018 dovrà già applicare l’1,5 per cento.

Ciò è possibile solo “forzando” il modello dichiarativo, ossia indicando come base di calcolo (quest’anno alla colonna 6 del rigo Rs113 del modello Redditi Sc 2018) un importo che consenta di ottenere il risultato determinato extracontabilmente con il coefficiente minore.

La risposta all’interpello (pur se resa dalla Direzione centrale coordinamento normativo dell’agenzia delle Entrate) non è stata ufficializzata con una risoluzione, per cui sarebbe logica la disapplicazione delle sanzioni per chi si è comportato diversamente.

Ciò dimostra quanto sia importante il provvedimento dell’Agenzia 185630 del 7 agosto, che prevede sia data pubblicità alle risposte agli interpelli rese a decorrere dal prossimo 1° settembre in un’apposita sezione del sito internet dell’agenzia delle Entrate.

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