Adempimenti

Per l’Ace indicazioni ancora in bilico

di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

Per l’Ace, la relazione accompagnatoria al decreto del 3 agosto si allinea alle considerazioni già fatte ai fini Ires (si veda l’ articolo in alto), affermando che in merito agli «effetti sull’utile agevolabile derivanti dalla rilevazione di errori contabile rilevanti (secondo quanto previsto dai principi contabili), la determinazione della base Ace è da operare mediante l’utilizzo degli istituti che consentono l’emendabilità della dichiarazione originariamente presentata, con conseguente irrilevanza delle poste di correzione iscritte nello stato patrimoniale o nel conto economico». Per cui le modifiche apportate al conto “utili a nuovo” (o altra posta più appropriata nel caso specifico) sono, in prima battuta, irrilevanti ai fini del calcolo dell’agevolazione, dovendo la variazione dell’importo dell’incremento di capitale netto meritevole del beneficio essere corretta tramite la presentazione di dichiarazioni integrative.

Il plurale ci sembra d’obbligo, perché, in tutti i casi in cui l’errore non riguarda l’esercizio immediatamente precedente, essendo l’Ace misurata annualmente e in modo cumulato con le variazioni precedenti, ciò comporterà la necessità di una correzione a catena di tutte le dichiarazioni successive a quella inficiata dall’errore.

Il decreto non chiarisce quali siano gli effetti degli errori non rilevanti né come vada valutata – in entrambi i casi - la modifica intervenuta nel patrimonio netto al fine di determinare il limite massimo dell’incremento (articolo 11 del Dm del 3 agosto).

Circa il primo punto, secondo una prima tesi, l’errore, incidendo direttamente sul risultato di esercizio, sarebbe rilevante, non necessitando, quindi, di interventi correttivi sul passato. È possibile, tuttavia, che l’irrilevanza di una posta contabilizzata “fuori competenza” venga ravvisata dall’agenzia delle Entrate anche a questo riguardo, rendendo necessario, come ai fini Ires, operare con le dichiarazioni integrative.

Sul secondo punto, invece, si registra una certa uniformità di vedute circa l’impatto diretto della contabilizzazione dell’errore – tanto se avvenuta direttamente a patrimonio netto, quanto se, in considerazione dell’irrilevanza della posta, transitata precedentemente a conto economico – e ciò in assenza di riferimenti contrari nel testo normativo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©