Per l’e-commerce di integratori aliquota Iva al 10%
L’agenzia delle Entrate con due interpretazioni relative alle aliquote Iva applicabili agli integratori alimentari e al pomodoro “datterino” inizia un nuovo percorso di pubblicità dei principi di diritto rilasciati all’interno delle procedure di interpello e consulenza giuridica. In particolare, le due interpretazioni sono state pubblicate in coerenza con il provvedimento 185630/2018 che ha previsto a decorrere dal 1° settembre, che le strutture centrali dell’Agenzia devono dare pubblicità alle interpretazioni realizzate in sede di interpello o di consulenza giuridica o con risposte complete che descrivono anche la fattispecie analizzata o sotto forma di principio giuridico quando potrebbero recare un pregiudizio all’istante. La pubblicità ha lo scopo di uniformare i comportamenti degli operatori ovvero di rendere noti principi innovativi o modificativi di precedenti pronunce.
Con la risposta n. 1 del 4 settembre 2018 ( clicca qui per consultarla ) le Entrate prevedono l’applicazione dell’aliquota del 10% per la vendita in e-commerce di integratori alimentari effettuati da una società stabilita in altro Stato membro verso consumatori privati. La particolarità del caso è caratterizzata dalla presentazione e dalla composizione dei singoli prodotti commercializzati. Si tratta di preparati in polvere o integratori in capsule composti da ingredienti di origine naturale, con aggiunta di estratti vegetali o di vitamine o di aromi particolari. L’Agenzia, riprendendo i pareri di classificazione rilasciati dalle Dogane e dai Monopoli giunge alla conclusione che i prodotti indicati sono da ricomprendersi per lo più nella voce della tariffa doganale 2106 – preparazioni alimentari non nominate – né comprese altrove. Solo un prodotto, che ha una componente di cacao deve essere ricompresa nel capitolo 18 della tariffa doganale alla voce 18.06 (preparazioni alimentari con cacao non nominate nè comprese altrove). In entrambi casi l’aliquota applicabile è quella del 10% (rispettivamente punto 80 e 64 della tabella A parte III allegata al Dpr 633/72).
Nella seconda interpretazione (principio di diritto n 1. del 6 settembre 2018: clicca qui per consultarlo ) l’Agenzia stabilisce che il prodotto pomodoro tipologia “datterino” conservato in acqua di mare deve essere ricompreso nel punto 16 tabella A parte II, allegata al Dpr 633/72 e quindi deve essere assoggettato ad aliquota Iva del 4%