Adempimenti

Per l’e-fattura B2B e B2C niente obbligo di firma digitale

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di Pasquale Murgo

Nel sistema di fatturazione elettronica verso i privati che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 non è previsto l’obbligo di apposizione della firma elettronica sulla fattura prima dell’invio allo Sdi e non è prevista una modalità predeterminata per assicurare l’autenticità, integrità e leggibilità della fattura elettronica. L’obbligo di apposizione della firma elettronica qualificata o digitale permane, invece, per effetto di quanto previsto nell’allegato B del decreto 3 aprile 2013, n. 55 tuttora applicabile, per le fatture elettroniche da emettere nei confronti della Pubblica amministrazione.

Nella normativa comunitaria (articolo 223 della direttiva 2006/112) ed in quella nazionale (articolo 21 del Dpr 633/1972) è previsto espressamente che il soggetto passivo che emette la fattura elettronica deve assicurare il rispetto dell’autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità della fattura dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di archiviazione.

Secondo quanto previsto dall’agenzia delle Entrate (circolare 18/E del 2014) per autenticità dell’origine si intende che l’identità del fornitore/prestatore dei beni/servizi o dell’emittente della fattura devono essere certi e che il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall’articolo 21 del Dpr 633/1972 non possano esser alterati. Per leggibilità della fattura si intende che la fattura deve essere leggibile per l’uomo.

L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto devono essere rispettati sia dal soggetto passivo fornitore/prestatore che dal soggetto passivo cessionario/committente.
Nell’articolo 21 del Dpr 633/1972 tuttora in vigore, è previsto che il contribuente può assicurare l’autenticità e l’integrità della fattura elettronica mediante sistemi di controllo di gestione, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente o mediante sistemi Edi di trasmissione elettronica di dati (per la leggibilità non sono indicate specifiche modalità idonee essendo un requisito che può essere garantito in qualsiasi modo). L’utilizzo di tali strumenti, però, non è obbligatorio ed infatti nella disposizione nazionale è previsto, in attuazione della direttiva 2010/45/Ue, che il contribuente può utilizzare altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati.

In linea con tale impostazione nell’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015 (dopo le modifiche della legge di Stabilità 2018) che ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica verso i privati dal 1° gennaio 2019, non è prevista alcuna disposizione specifica in merito alle modalità necessarie per assicurare l’autenticità ed integrità della fattura elettronica inviata allo Sdi e non è inserito, a differenza di quanto stabilito per le fatture verso la Pa, un obbligo di apposizione della firma elettronica qualificata o digitale prima della trasmissione allo Sdi.

A tale conferma, come previsto nelle specifiche tecniche (punto 1.2.1) del provvedimento 30 aprile 2018, il Sistema di interscambio gestisce sia fatture elettroniche prive di firma elettronica che fatture elettroniche alle quali sia apposta firma elettronica.
Solo in caso di invio di fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia affinché il file Xml sia accettato dal Sistema, il responsabile della trasmissione deve apporvi una firma elettronica qualificata o digitale oppure solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio «Fatture e corrispettivi» il sigillo elettronico dell’agenzia delle Entrate (paragrafo 3, specifiche tecniche, provvedimento 30 aprile 2018).

Resta, però fermo, che in ottemperanza ai principi generali comunitari e nazionali in tutti i casi il contribuente che emette una fattura elettronica deve assicurare l’autenticità e integrità del documento utilizzando una specifica tecnologia. In questo caso, potrebbe ritornare alla ribalta la firma digitale. Fermo restando che l’obbligo non sussiste, chi volesse potrebbe comunque continuare ad apporre la propria firma qualificata o digitale sulla fattura prima dell’invio al Sistema di interscambio al fine di assicurare il rispetto dell’autenticità e integrità del documento.

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