Imposte

Per l’esenzione Imu non basta la residenza di «fatto»

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di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

Paga l’Imu l’immobile di proprietà del contribuente ove lo stesso, pur avendo stabilito la propria dimora abituale, non vi risiede anagraficamente assieme al proprio nucleo familiare. Questo perché, in base alla normativa Imu, solo se il contribuente congiuntamente dimora abitualmente e risiede anagraficamente unitamente ai propri familiari nell’immobile che dichiara di utilizzare come abitazione principale, può ritenersi esonerato dal pagamento dell’imposta. Così la sentenza 76/2/2018 della Ctp Sondrio ( clicca qui per consultarla )

La decisione
Così argomentano i giudici. È errata la tesi del contribuente secondo cui l’esenzione Imu spetta dato che ciò che occorre per qualificare l’immobile come abitazione principale è la residenza «di fatto» e non quella anagrafica. Pertanto è valida la tesi dell’ente locale. A differenza della disciplina Ici, l’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011 (poi modificato dal Dl 16/2012) dispone che il contribuente non è tenuto al pagamento dell’Imu solamente se:
•è titolare di diritto reale sul bene (proprietà, usufrutto, eccetera);
• vi dimora abitualmente;
• vi risiede anagraficamente unitamente con il proprio nucleo familiare.

Pertanto, è fondata la pretesa dato che per gli anni oggetto di contestazione il coniuge risulta essere stato residente nel paese in cui ha vissuto da celibe e la ricorrente risulta avere la residenza anagrafica, insieme ai propri figli, nell’immobile dei genitori.

La vicenda
Una donna risiede con i propri genitori al piano terra di una abitazione sino al giugno 2008, data in cui contrae matrimonio e si trasferisce al piano superiore (mansarda) del medesimo immobile ma con propria identificazione catastale. L’ente locale notifica alla donna degli accertamenti Imu nel settembre 2017 relativi agli anni dal 2012 al 2015, per complessivi oltre 4mila euro, relativi alla mansarda. Ma la donna ricorre in Ctp e ritiene che per l’esenzione Imu basta la residenza «di fatto» e quindi di aver utilizzato la mansarda come prima casa. Resiste l’ente in giudizio. Senza residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare, l’esenzione non può essere concessa.

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