Per l’impresa agricola non fallibilità limitata
L’impresa agricola che ha esercitato in via prevalente l’attività commerciale può essere dichiarata fallita.Anche se questa attività è stata svolta solo per qualche annualità e risulta cessata al momento in cui viene chiesta la dichiarazione di fallimento.Lo ha deciso la prima sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 5342 del 22 febbraio scorso che inserisce un altro tassello nel mosaico giurisprudenziale relativo alla fallibilità delle imprese agricole.
L’articolo 1 del regio decreto 267/1942 prevede infatti che sono soggetti a fallimento solo gli imprenditori che svolgono attività commerciale; ne restano quindi esclusi gli imprenditori che esercitano esclusivamente attività agricole in base all’articolo 2135 del Codice civile.
La questione oggi regolamentata dalla legge fallimentare vigente, non cambierà con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (15 agosto 2020), che prevede un eguale regime di favore per il settore dell’agricoltura.
Le condizioni
Tuttavia le condizioni per l’esenzione dal fallimento sono delimitate dalla giurisprudenza in modo rigoroso.
Secondo i giudici infatti un’impresa che si qualifica come agricola può essere comunque dichiarata fallita quando non sussista di fatto il collegamento funzionale dell'attività di impresa con la terra, quale fattore produttivo, o quando le attività connesse previste dall’articolo 2135 terzo comma del Codice civile (cioè quelle di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché quelle di fornitura di beni o servizi ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge) assumano rilievo prevalente o sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, silvicultura o allevamento.
Con la sentenza del 22 febbraio scorso in particolare, la Cassazione ha stabilito che se l’impresa agricola esercitata in forma di società, svolge anche in parallelo attività commerciale, essa può essere dichiarata fallita, anche se la sua iscrizione nel registro delle imprese è avvenuta con la qualifica di impresa agricola. Questo dato formale non impedisce infatti l’accertamento in concreto dello svolgimento anche di attività commerciale rientrante nei parametri fissati dalla legge fallimentare. Né conta il fatto che tale attività commerciale risulti cessata al momento del fallimento.
Nel caso esaminato dalla sentenza risultava che la società aveva avuto per alcuni anni un volume di affari relativo alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti superiore rispetto a quello dell'attività di coltivazione. Qualche tempo prima della presentazione dell'istanza di fallimento aveva ceduto il relativo ramo di azienda.
Ma la cessazione di fatto di quella parte di attività non fa rivivere qualifica di imprenditore agricolo. E d’altronde vale il principio per il quale l’imprenditore dismette la sua qualità solo dal momento in cui risulti che non compie più operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa. Da questo momento si deve far decorrere il termine annuale dalla cessazione dell’attività, entro il quale, in base all’articolo 10 della legge fallimentare, può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore (Cassazione, ordinanza 10319/2018).
Forma e oggetto sociale
Così come, ai fini dell’esenzione, sono irrilevanti sia l’organizzazione in forma societaria (anche le società di capitali possono esercitare l’attività agricola) che l’oggetto sociale statutario: è quindi sempre necessaria un’indagine volta a provare la natura commerciale dell’attività in concreto svolta (Cassazione, ordinanza 17242/2017).
Viceversa, ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 23157/2017, per l’impresa, costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l’esercizio di attività commerciale, ai fini dell’esenzione dal fallimento il fatto che in concreto essa abbia esercitato attività agricola non rileva. Questo perché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto.
Ma l’onere della prova della connessione tra l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione (articolo 2135, comma 1 del Codice civile) grava sull’imprenditore agricolo che invoca l’esenzione dal fallimento. Secondo la Cassazione il fallimento può infatti essere dichiarato se non sussiste, di fatto, il collegamento funzionale fra l’attività svolta e la terra (Cassazione, sentenza 16614/2016).
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