Imposte

Per l’interpello c’è tempo fino a metà ottobre ma conviene anticipare l’istanza

di Luca Gaiani

Per gli interpelli delle società di comodo, c’è tempo fino a metà ottobre. Le società possono trasmettere le istanze per disapplicare la norma sugli enti non operativi fino al termine di presentazione della dichiarazione, che quest’anno, per Srl e Spa con bilanci Oic, slitta a lunedì 16 ottobre. Prima di attivare la disapplicazione, meglio verificare l’esistenza di possibili cause di esclusione.

Qualora lo svolgimento del test di operatività (o delle perdite sistematiche) evidenzi un risultato negativo, e la società sia dunque considerata di comodo per il 2016, si valuterà la possibile disapplicazione (con o senza interpello) per le cosiddette «oggettive situazioni impeditive» (articolo 30, comma 4-bis, della legge 724/94), non prima di aver indagato sull’esistenza di situazioni di esonero automatiche.

Le modifiche contabili del 2016 potrebbero giocare un ruolo anche sula verifica di tali situazioni. L’eliminazione delle voci straordinarie, e la conseguente riclassificazione dei proventi «ex voce E20» in A5, potrebbe ad esempio rendere più agevole la realizzazione della causa di esclusione prevista dalla legge per chi evidenzia un valore della produzione (aggregato A) superiore al totale attivo. Questa situazione, lo ricordiamo, va verificata solo sul bilancio 2016 e riguarda sia le “non operative” che le società in “perdita quinquennale”.

Lo spostamento dei proventi e oneri straordinari nelle voci A) e B) non ha invece un impatto immediato sulla causa di disapplicazione automatica delle società in perdita, costituita dall’esistenza di un Mol positivo. Il saldo positivo di questo aggregato (differenza tra valore e costi della produzione senza considerare ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti e canoni di leasing), che da quest’anno comprende anche proventi e oneri “ex straordinari”, va infatti verificato in almeno uno dei cosiddetti esercizi di osservazione (circolare 23/E/2012) e dunque sul periodo 2011-2015 (i cui bilanci esponevano ancora le voci E20 e E21), mentre non rileva la situazione dell’esercizio di applicazione (2016).

Con le nuove regole per gli interpelli, la preventività delle istanze non richiede più che le stesse vengano inviate alla direzione regionale in anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni (circolare 9/E/2016, paragrafo 3.1.1.), essendo sufficiente spedirle entro il termine per la dichiarazione e dunque entro il 30 settembre per Snc e Sas o entro il 16 ottobre per Srl e Spa. Considerando però che l’ufficio, per i cosiddetti interpelli probatori (articolo 11, lettera b), della legge 212/00), tra cui rientra quello delle società di comodo, ha 120 giorni di tempo per rispondere, un invio anticipato è certamente preferibile. In alternativa, già dallo scorso anno, la disapplicazione per situazioni oggettive si può effettuare anche senza interpello, barrando un’apposita casella della dichiarazione.

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