Controlli e liti

Per le nuove istanze non servono i versamenti

di Luigi Lovecchio

La rottamazione bis varata dal Consigli dei ministri venerdì scorso si presenta a tre vie:

•da una parte la rimessione in termini per chi non è riuscito a rispettare le scadenze di luglio e settembre, con possibilità di pagare tutto lo scaduto entro novembre;

•dall’altra la riammissione per le istanze rigettate, a seguito del mancato pagamento di tutte le rate scadute a fine 2016;

•dall’altra ancora la nuova rottamazione per tutti i carichi affidati tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017.

Esaminiamo separatamente i tre percorsi prefigurati dal decreto legge.

Guarda il calendario della rottamazione

La prima novità riguarda tutti i soggetti che, avendo presentato l’istanza entro il 21 aprile scorso, non hanno ottemperato puntualmente ai termini di pagamento delle prime due rate, scadute a luglio e a settembre. In questa situazione, tutti gli importi scaduti, inclusi quelli in scadenza alla fine di novembre prossimo, devono essere pagati entro quest’ultimo termine.

La seconda innovazione, molto rilevante perché riguarda una platea piuttosto numerosa, coinvolge i debitori che si sono visti respingere l’istanza di rottamazione perché, avendo una dilazione in corso al 24 ottobre 2016, non hanno adempiuto all’obbligo di pagare le rate in scadenza entro la fine dell’anno scorso. A questo riguardo, si ricorda che il problema nasce dall’interpretazione che ha dato Equitalia al disposto dell’articolo 6, comma 8, del decreto legge 193/16. In base a quella norma, infatti, per i soggetti con piano di rientro esistente alla data di entrata in vigore di quel decreto leggge, l’accesso alla sanatoria era condizionato al pagamento delle rate in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016. Tuttavia, secondo l’agente della riscossione, poiché (ai sensi dell’articolo 31 del Dpr 602/73) in presenza di rate scadute i pagamenti dei debitori sono imputati prioritariamente alle quote più vecchie, per poter pagare le scadenze dell’ultimo trimestre 2016 occorreva pagare tutte le rate precedentemente scadute. Ne è conseguito che i contribuenti che, avendo morosità pregresse, si sono limitati a versare le quote di legge, si sono visti rigettare l’istanza di rottamazione. Con la novità del decreto legge di venerdì scorso, questi debitori hanno la possibilità di rientrare nei benefici in oggetto, attraverso le seguenti modalità:

•presentazione di un’apposita istanza entro la fine dell’anno, utilizzando il modulo che dovrà essere approvato da Agenzia delle entrate – Riscossione entro la fine di questo mese;

•pagamento di tutte le rate scadute a fine dicembre 2016, comprensive degli interessi di mora, in un’unica soluzione, entro e non oltre il 31 maggio 2018;

•pagamento delle somme derivanti dalla rottamazione dei carichi affidati a fine 2016 in un massimo di tre rate, scadenti a settembre, ottobre e dicembre 2018. A queste, si aggiungono gli interessi di dilazione calcolati a partire dal primo agosto 2017.

Gli importi da versare entro la fine di maggio prossimo (rate scadute) sono comunicati dall’agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2018. Le somme da pagare a rate (il costo della rottamazione) sono invece comunicate entro il 31 luglio 2018. È peraltro opportuno che l’agenzia delle Entrate – Riscossione provveda a sospendere gli atti esecutivi relativi a questi soggetti, finché non sarà approvato il nuovo modello per la rottamazione. È infatti evidente che sino a quando non si è in condizioni di trasmettere l’«istanza bis» non si determina l’effetto legale della sospensione delle procedure di recupero.

L’ultima “fetta” di sanatoria interessa invece tutti i carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Le regole di riferimento sono le stesse della disciplina originaria. Di conseguenza:

•non sono ammessi i debiti per sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive;

•per le multe stradali, sono azzerati gli interessi e le maggiorazioni aggiuntive, mentre resta dovuto l’importo della sanzione;

•sono parimenti esclusi sia le risorse proprie dell’Unione Europea sia i carichi affidati da altri Stati, in forza delle disposizioni sulla cooperazione in materia di riscossione coattiva.

L’istanza è presentata entro il 15 maggio 2018, utilizzando la nuova modulistica in corso di approvazione. La comunicazione delle somme da versare viene trasmessa dall’agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2018. Il pagamento deve essere effettuato in un massimo di cinque rate, in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, nonché di febbraio 2019.

Con riferimento ai rapporti con le dilazioni in corso, viene precisato che l’adesione alla sanatoria non è condizionata al pagamento delle rate in scadenza entro la fine di quest’anno. Si dispone infine che sono sospese tutte le rate che scadono successivamente alla presentazione della nuova domanda.

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