Imposte

Per i Paperoni tassazione forfettaria dei dossier gestiti da intermediari

La risoluzione n. 12 delle Entrate afferma la compatibilità dei rapporti di gestione patrimoniale e consulenza ai “neo residenti”

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di Antonio Longo

I rapporti di gestione patrimoniale e consulenza offerti dagli intermediari italiani per i dossier titoli dei “neo residenti” sono compatibili con il regime di tassazione forfettaria dei redditi esteri riservato a questi soggetti. I chiarimenti ufficiali arrivano dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12 di ieri, a seguito di una articolata richiesta proveniente da una associazione rappresentativa degli operatori italiani del “private banking”, e sono destinati a consolidare l'offerta di investimento da parte degli intermediari italiani in grado di servire la fascia alta di clientela costituita dai cosiddetti “high-net-worth individuals”.

L'associazione evidenziava alcune problematiche interpretative connesse all'affidamento in custodia, amministrazione o in gestione delle attività finanziarie estere da parte di soggetti che optano per il regime fiscale dei “neo residenti” in base all'articolo 24-bis del Tuir.

Si tratta del regime ideato per attrarre in Italia individui titolari di redditi e patrimoni particolarmente rilevanti, i quali, trasferendosi nel nostro Paese dopo essere stati residenti all'estero per almeno nove degli ultimi dieci periodi d'imposta, possono beneficiare di una imposta sostitutiva pari a 100mila euro su tutti i redditi di fonte estera e della imposizione patrimoniale e successoria sui soli cespiti italiani.

Ai fini del regime in questione i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 del Tuir per individuare i redditi prodotti in Italia.

Con riferimento ai redditi di capitale (come i dividendi), in linea di principio, il presupposto impositivo scatta quando l'impiego di capitale da cui derivano i proventi viene effettuato in Italia ed è altresì necessaria la provenienza del pagamento dallo Stato, da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (circolare 207/E/1999).

L'Agenzia chiarisce che, al contrario, i redditi di capitale corrisposti ai “neo residenti” da Stati esteri o da soggetti non residenti mantengono la natura di redditi di fonte estera e, pertanto, sono soggetti all’ imposta capitaria. E ciò – ed è qui il punto più rilevante - non solo nel caso di redditi riscossi all'estero, ma (i) anche in caso di redditi derivanti da attività finanziarie depositate presso un conto estero ma oggetto di un contratto di custodia, gestione, amministrazione o consulenza con intermediari italiani; così come (ii) in caso di redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con compagnie estere operanti in Italia in Lps, nonostante la riscossione dei proventi sia affidata ad intermediari italiani. Peraltro, in relazione alle polizze, l'obbligo di versamento dell'imposta sulle riserve matematiche (Irm) è strettamente collegato allo scomputo delle ritenute operate sui rendimenti assicurativi. Poiché nei confronti dei “neo residenti” le ritenute non si applicano, l'Agenzia ritiene – in maniera condivisibile - che per questi contratti l'Irm non sia dovuta (stessa conclusione vale per l'imposta sul valore dei contratti assicurativi).

Quanto alla territorialità dei redditi diversi di natura finanziaria (capital gain), il termine “beni” previsto dal citato articolo 23 si considera riferito anche ai titoli di natura azionaria ed obbligazionaria. Per le Entrate le plusvalenze su titoli esteri ricadono nel perimetro del regime di favore solo laddove le attività non siano detenute in un conto deposito presso un intermediario italiano.

Viceversa, la natura di reddito di fonte estera – e quindi la tassazione forfettaria - non verrebbe meno nel caso: di titoli inclusi nelle gestioni individuali di portafoglio, in cui l'intermediario italiano riceve un mandato di gestione discrezionale delle attività finanziarie depositate all'estero; di amministrazione degli asset finanziari (anche da parte di fiduciarie italiane) depositati all'estero in cui l'intermediario esegue gli ordini del cliente senza alcun potere discrezionale; di attività di consulenza finanziaria e di monitoraggio degli investimenti senza che l'intermediario abbia poteri di movimentazione delle attività.

Gli ulteriori aspetti chiariti nella risposta riguardano gli obblighi di monitoraggio fiscale, l'applicazione dell'IVAFE e dell'imposta di bollo e la fiscalità ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni.

Monitoraggio fiscale. Per i periodi d'imposta di validità dell'opzione (15 anni, salvo revoca o decadenza) i “neo residenti” non sono tenuti, per legge, agli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in cui normalmente si indicano le consistenze all'estero. L'Agenzia ritiene invece che restino dovute le comunicazioni da parte degli intermediari in relazione a eventuali trasferimenti, nonché le comunicazioni all'archivio dei rapporti finanziari.

Inoltre, per i neo residenti le attività finanziarie detenute all'estero sono esenti dall'IVAFE. Qui l'Agenzia, soffermandosi sul dato letterale, non concorda con l'interpretazione prospettata dalla associazione istante secondo cui, in virtù della sostanziale assimilazione tra IVAFE e imposta di bollo, quest'ultima non si applicherebbe nei confronti dei “neo residenti” nei casi in cui venisse in rilievo per effetto del principio di alternatività con l'IVAFE (es. polizze “bi-optate”; cfr. risoluzione n. 178/2020).

Da ultimo, per i “neo residenti” le imposte sulle successioni e donazioni si applicano limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia al momento della successione o della donazione (non anche sui beni esistenti all'estero, come avverrebbe in via ordinaria per i residenti italiani). L'Agenzia qui concorda con la soluzione prospettata secondo cui non devono considerarsi esistenti nel territorio dello Stato le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa il cui emittente sia un soggetto non residente. Ciò senza che assuma rilevanza il fatto che le attività finanziarie siano detenute in un conto di deposito titoli intrattenuto con un intermediario italiano, ovvero presso un conto estero ma siano gestite, amministrate o oggetto di consulenza finanziaria con un intermediario italiano.

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