Controlli e liti

Per il processo tributario servono giudici terzi e professionali

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di Antonio Damascelli

L’articolo del presidente emerito della Corte costituzionale Franco Gallo sulla giustizia tributaria, pubblicato sul «Sole» il 23 giugno scorso ( clicca qui per leggerlo ), offre una chiave di lettura critica delle ragioni giustificative della primazia della parte pubblica in nome della specificità della giurisdizione tributaria e propone soluzioni concrete per ristabilire l’equilibrio della parità delle armi nell’ottica del giusto processo.

L’analisi e le terapie suggerite trovano il pieno consenso dell’Uncat, la quale in più occasioni ed anche in contesti istituzionali ha evidenziato come gli attuali componenti delle Commissioni tributarie di merito siano privi dei requisiti di terzietà, indipendenza e professionalità e ha affermato alcune priorità di cui il legislatore deve farsi carico:

•esercizio della giurisdizione tributaria da parte di giudici assegnati a tempo pieno;

•reclutamento dei giudici mediante pubblico concorso ed adeguato riconoscimento economico;

•passaggio delle Commissioni dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le ragioni di opportunità sono abbastanza evidenti e militano a favore di entrambe le parti del processo, le quali hanno un interesse non diverso da quello che il cittadino ha di fronte alle altre giurisdizioni, affinché il giudice naturale sia un organo terzo e professionale. Qualità non assicurate nella giurisdizione tributaria.

L’intervento riformatore in senso organico del legislatore si impone ai fini della certezza del diritto: le modifiche succedutesi dall’entrata in vigore della legge processuale tributaria sono state opera della Corte costituzionale o della Cassazione. Ma questi interventi, lungi dal garantire la stabilità delle decisioni, creano un diritto giurisprudenziale che diventa assai pericoloso e fuorviante. È, infatti, diffuso il ricorso all’utilizzo delle massime di giurisprudenza nell’atto impositivo. L’utilizzo della massima presuppone l’identità del precedente, vale a dire la perfetta coincidenza del caso concreto deciso in precedenza con quello oggetto della decisione attuale.

Poiché, spesso, la forbice tra la massima e la motivazione della sentenza è ampio, la regola dell’attenersi a quanto deciso diventa fuorviante se incorrettamente applicata. Di qui l’accentuarsi dei gradi del processo fino all’ingolfamento della cancelleria della Corte suprema. Per queste ragioni non si può non convenire che alla costituzionalizzazione del giusto processo siano consustanziali le tre regole del contraddittorio, della parità delle armi e della terzietà del giudice. La tutela differenziata si dimostra antistorica e la sua rivendicazione costituirebbe sul piano culturale il ritorno all’ancien regime, ad una concezione del tributo riconducibile al potere del sovrano-persona, che sarebbe stata spazzata via dalla nuova cultura illuministica circa il ruolo delle imposte all’interno dell’organizzazione sociale, funzionali all’erogazione dei pubblici servizi.

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