Per i proventi da «P2P lending» tassazione in dichiarazione
Costituiscono redditi di capitale, da indicare nel quadro RL del modello Redditi PF 2018, i proventi derivanti da contratti di «Peer to peer lending».
In tema di «crowdfunding», ossia di finanziamento collettivo delle imprese, il «P2P lending» ne rappresenta una variante che si differenzia dal primo per il fatto che mentre con quest’ultimo, o, più precisamente, con l’equity crowdfunding, un soggetto va a investire sul capitale di rischio dell’impresa, con il «P2P lending» l’investimento riguarda il capitale di debito.
Il Dl 179/2012, nel disciplinare le start up innovative, ha previsto la possibilità di raccolta on-line di denaro, andando così a derogare ai divieti imposti dalle norme in materia. L’articolo 2468 del codice civile, al primo comma stabilisce, infatti, in via generale e in tema di società a responsabilità limitata, che «Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari».
La possibilità di raccolta dal pubblico di capitale, in divieto a quanto disposto dal codice civile, è stata estesa dalle start up innovative anche alle Pmi, sempre innovative, e alle società che investono in tali tipologie societarie, attraverso l’intervento del Dl 3/2015.
Da un punto di vista del trattamento fiscale dei proventi conseguiti dal finanziatore, persona fisica, la legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 43 della legge 205/2017), è intervenuta in materia introducendo la lettera d-bis, all’interno dell’articolo 44 del Dpr 917/1986, che norma i cosiddetti redditi di capitale.
Viene quindi stabilito che sono redditi di capitale anche i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 Dlgs 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del medesimo Dlgs 385/1993, autorizzati dalla Banca d’Italia.
Non solo. Il comma 44 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018 stabilisce, inoltre, che «I gestori di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 43, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l’aliquota prevista dall’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», ossia del 26 per cento.
La nuova disposizione che prevede l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, trova applicazione, però, dal 2018 e, pertanto, gli eventuali proventi realizzati nel 2017, sempre riferiti a contratti «P2P lending», vanno assoggettati all’Irpef progressiva del percettore.
Nel modello Redditi PF 2018, infatti, tali proventi vanno indicati nel quadro RL, al rigo RL2, indicando il codice 1 che si riferisce, come riportano le istruzioni ministeriali al modello stesso, agli interessi e altri proventi «derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti».
Dal 2018, invece, essendo applicata una ritenuta a titolo d’imposta, in dichiarazione dei redditi tali proventi non andranno più indicati.
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