Professione

Per Quota 100 primo assegno erogato ad aprile

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di Fabio Venanzi

I lavoratori nati entro il 31 dicembre 1959 sono i destinatari della pensione “quota 100”. Infatti, per il triennio 2019/2021 sarà possibile accedere al trattamento pensionistico con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. Il requisito anagrafico non sarà indicizzato alla speranza di vita del 2021 e l’accesso alla pensione sarà possibile anche successivamente al termine della sperimentazione, sempreché i requisiti risultino perfezionati entro 31 dicembre 2021.

Nel conteggio del requisito contributivo dovranno essere presenti almeno 35 anni di contributi, senza considerare i periodi coperti figurativamente per eventi legati a malattia e a disoccupazione (ora Naspi).

La pensione “quota 100” può essere attivata dai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima – gestite dall’Inps – nonché alla Gestione separata. I soggetti potenzialmente beneficiari non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle predette gestioni ed è possibile ricorrere al cumulo contributivo, previsto dalla legge 228/2012. Tuttavia occorre precisare che il cumulo opererà in forma “ridotta” rispetto alla versione classica. Di norma è possibile cumulare le gestioni assicurative sopra citate, nonché le contribuzioni accreditate presso le Casse dei liberi professionisti. Ma il decreto-legge prevede espressamente che le gestioni cumulabili sono solo quelle gestite dall’Inps, pertanto devono ritenersi escluse le Casse professionali, nonché le gestioni sostitutive dell’Ago facenti capo ad altro Istituto. Pertanto, gli iscritti all’Inpgi 1 – forma sostitutiva dell’Ago non gestita dall’Inps – non potrebbero cumulare per il conseguimento della pensione “quota 100”. Per le stesse motivazioni, dovrebbe altresì risultare precluso il ricorso alla Legge Vigorelli (legge 1122/1955).

Non è prevista la possibilità di conseguire la pensione “quota 100” con ricorso ad altri istituti, come ad esempio la totalizzazione. La prestazione è incumulabile con i redditi di lavoro dipendente e autonomo, fino al raggiungimento dei requisiti previsti, tempo per tempo, per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Risulta cumulabile con redditi di lavoro autonomo occasionale, nei limiti di 5mila euro annui lordi. Viene riapplicata la finestra mobile.

Il perfezionamento dei requisiti entro il 2018 consentirà di riscuotere il primo assegno dal 1° aprile 2019. Per gli altri, l’accesso sarà consentito trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Dovranno essere soddisfatti gli ulteriori requisiti richiesti dalla forma assicurativa dove l’interessato risulta iscritto. Pertanto, un lavoratore dipendente – per accedere alla prestazione – dovrà aver cessato il rapporto di lavoro.

I pubblici dipendenti con requisiti perfezionati alla data di entrata in vigore del Dl, conseguiranno il trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019. Per gli altri, la finestra mobile sarà di sei mesi dalla maturazione dei requisiti. La domanda di collocamento a riposo dovrà essere presentata con un preavviso di sei mesi. Il perfezionamento della pensione “quota 100” non consentirà comunque alle Pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al raggiungimento del 65esimo anno di età, considerata la libera scelta in capo al lavoratore di aderire a tale possibilità. Entro il 28 febbraio 2019, il personale del comparto Scuola dovrà presentare la domanda di cessazione dal servizio, se intendono cessare il prossimo 1° settembre. Analogo discorso per il personale del comparto Afam che intende cessare il 1° novembre 2019. Per tali lavoratori, infatti, i termini di presentazione della domanda di cessazione dal servizio risultano spirati lo scorso 12 dicembre.

Il requisito dei 38 anni di contributi andrà verificato al 31 dicembre 2019. Rimangono esclusi dalla pensione “quota 100”, poiché soggetti a specifica disciplina di settore, il personale militare delle Forze armate nonché il personale delle Forze di polizia e polizia penitenziaria, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di Finanza. La novità pensionistica non si applica altresì ai soggetti in isopensione e ai beneficiari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà.

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