Controlli e liti

Per il registro la rete di teleriscaldamento è funzionale alla centrale

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di Massimo Romeo

Ai fini dell’imposta di registro la base imponibile, su cui calcolare l’imposta sostitutiva relativa ad un contratto di leasing finanziario stipulato per realizzare una centrale di teleriscaldamento, deve tener conto oltre che del valore catastale della centrale anche della rete di canalizzazione in quanto pertinenza strutturalmente e funzionalmente collegata alla stessa. Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctr Lombardia 4683/14/2018 del 31 ottobre ( clicca qui per consultarla ).

La vicenda
Una doppia conforme dei giudici tributari milanesi sulla natura “accessoria alla centrale” della rete di teleriscaldamento e come tale da includere nel calcolo della base imponibile ai fini dell’imposta di registro. In dettaglio la controversia in esame riguardava l’impugnazione da parte di una società di capitali di un avviso di liquidazione con il quale l’agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione una maggiore imposta sostitutiva dell’imposta di registro su un contratto di leasing finanziario, stipulato per la realizzazione di una centrale di teleriscaldamento.

La società aveva versato un’imposta sostitutiva sul presupposto di una base imponibile determinata esclusivamente sul valore catastale della centrale senza la rete di canalizzazione.

L’Ufficio , al contrario, aveva ritenuto che anche la rete di teleriscaldamento dovesse rientrare nella base di calcolo in quanto pertinenza strutturalmente e funzionalmente collegata alla centrale. La Ctp accoglieva la tesi dell’Ufficio respingendo il ricorso.

La sentenza
I giudici regionali decidono per la conferma della sentenza di primo grado e quindi per la legittimità della maggiore pretesa erariale richiamando, altresì, a supporto della motivazione un principio di diritto enunciato dalla Cassazione (8952/2013). Tale giurisprudenza ha ritenuto «componente inscindibile della centrale elettrica anche le turbine e i macchinari, che concorrono necessariamente a determinare il valore della centrale elettrica».

Il collegio regionale, nel rispetto del principio, considera dirimente il tenore delle premesse contrattuali e la terminologia utilizzata dai contraenti da cui si evinceva chiaramente che il contratto di leasing , oggetto del processo, avesse ad oggetto la realizzazione della seconda tranche di lavori di una centrale di teleriscaldamento e della relativa rete di canalizzazioni nonché dell’effettiva volontà di considerare la centrale e la rete (primaria e secondaria) di canalizzazioni come un unico bene inscindibile.

Del resto, chiosano i giudici, la centrale non avrebbe alcuna utilità se separata dalla rete di canalizzazioni, da considerarsi pertanto funzionalmente oltre che strutturalmente connessa alla centrale di teleriscaldamento. Si tratta, comunque, prosegue il collegio, di beni artificialmente incorporati al suolo e rientranti pertanto nella categoria di beni immobili in base dell’articolo 812 del Codice civile, destinati in modo durevole al servizio della Centrale di teleriscaldamento e come tali da sottoporre al medesimo regime giuridico e fiscale.
Con questo iter motivazionale la Ctr conferma la legittimità della ripresa fiscale affermando il principio citato in premessa.

Ctr Lombardia , sentenza 4683/14/2018

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