Per il Registro vale la sostanza giuridica
Qualcosa si muove sul fronte delle operazioni straordinarie e dell’imposta di registro. La bozza di legge di bilancio, modificando l’articolo 20 del Dpr 131/86, porrebbe fine alla qualificazione come cessione di azienda dei conferimenti (scissione) di azienda con contestuale cessione della partecipazione e alla consequenziale applicazione dell’imposta proporzionale di registro, in luogo dell’imposta fissa. Risulterebbe, quindi, superato quel filone della Cassazione che attribuisce all’articolo 20 la funzione di ricostruire la causa concreta dell’operazione tenendo conto dei collegamenti fra atti distinti. Si stabilisce che l’imposta è applicata secondo natura ed effetti giuridici dell’atto (e non più degli atti) presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto e prescindendo da elementi extratestuali e atti collegati.
La modifica all’articolo 53-bis del Tur sembra poi affermare l’applicazione della nuova norma antiabuso all’imposta di registro. La norma, come formulata, non è di interpretazione autentica e, quindi, pone questioni di natura intertemporale. In assenza di una decorrenza ad hoc, dovrebbe applicarsi agli atti presentati per la registrazione dal 1° gennaio 2018: sarebbe invece opportuno estenderne l’efficacia ai rapporti tributari per i quali alla stessa data non sia stato notificato avviso di accertamento/liquidazione non più impugnabile o non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
C’è da chiedersi se le modifiche risolvano il problema delle cessioni di partecipazioni totalitarie qualificate come cessioni di azienda, in assenza di collegamento con altre operazioni. Infine, l’articolo 20 è sempre servito a colpire anche le operazioni «spezzatino» che sembrerebbero non più aggredibili a mezzo del medesimo articolo.