Per i «ripescati» pagamenti in tempi stretti
Si riapre la rottamazione per coloro che non hanno versato quanto previsto nella precedente versione. L’articolo 1 del Dl 148/2017 prevede la riapertura dei termini per accedere alla definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio fino al 30 settembre 2017 (si veda l’articolo in pagina) . In tale contesto, il legislatore ha però espressamente previsto anche la possibilità di accedere all’istituto per i soggetti che per le più diverse ragioni sono stati esclusi o hanno commesso irregolarità che potrebbero comportare l’esclusione dalla pregressa rottamazione.
Il diniego
La vecchia norma subordinava l’accesso all’istituto in presenza di un piano di dilazione del debito erariale, al regolare pagamento delle rate comprese nei mesi da ottobre a dicembre 2016. I contribuenti, pertanto, si erano premurati di versare le somme scadenti in tali mesi, anche nelle ipotesi in cui risultavano precedenti rate non pagate. Il concessionario della riscossione, tuttavia, per prassi imputa il versamento eseguito a saldo della rata più remota risultata inevasa. Pertanto in tutti i casi in cui c’erano rate non pagate precedenti all’ultimo trimestre 2016, tali contribuenti non sono stati ammessi alla rottamazione, poiché nonostante il “formale” versamento di ottobre, novembre e dicembre 2016, risultavano irregolari. Il decreto fiscale pare porre rimedio a tale situazione prevedendo che chi è stato escluso dal beneficio a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, può accedere alla rottamazione bis provvedendo a:
• presentare, entro il 31 dicembre 2017 (il termine cade di domenica e verosimilmente slitterà al 2 gennaio, ossia il primo giorno feriale successivo), un’istanza all’agente della riscossione, nella quale dovrà indicare le modalità prescelte per il pagamento del pregresso debito;
• pagare in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, le rate scadute e non pagate;
• versare l’importo dovuto per la rottamazione in un massimo di tre tranche a settembre, ottobre e novembre 2018, insieme agli interessi maturati dal 1° agosto 2017.
L’agente della riscossione è poi tenuto a comunicare ai contribuenti che hanno presentato l’istanza:
• entro il 31 marzo 2018 l’importo relativo al debito pregresso non versato;
• entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la rottamazione, con l’eventuale piano di rateazione se richiesto.
Il mancato, irregolare o insufficiente versamento del debito pregresso determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza.
Irregolarità nei versamenti
Nella prima rottamazione il mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata di quelle successive, determinava la decadenza dall’istituto, con la conseguenza che venivano meno il beneficio previsto.
Il decreto fiscale dispone ora che i termini in scadenza a luglio e a settembre 2017 riferiti alla rottamazione sono