Per i saldi in euro ora scatta la semplificazione
Da quest’anno, la conversione dei saldi delle
La norma
L’articolo 7-quater del Dl n. 193/2016 modificando l’articolo 110, comma 2, Tuir, impone a livello fiscale l’uso del medesimo cambio utilizzato in bilancio. Per gli esercizi solari, la nuova regola si applica dal 2017 ma, potenzialmente, è applicabile già dal 2016 (il comma 3, dell’articolo 7-quater fa, infatti, salvi i comportamenti pregressi in linea con la nuova regola). Il comma 4, permette inoltre, a partire dal 2017, di dedurre per quinti la Riserva di traduzione in euro (qualora) tassata e risultante dal bilancio 2016.
Le novità
Per la conversione in euro delle gestioni contabili in valuta:
• ai fini contabili (Oic 17 paragrafo 120-128 , Oic 26 paragrafo 23 e Ias 21) occorreva ed occorre usare: i) il cambio a pronti alla data di bilancio per la traduzione delle attività e passività monetarie; ii) cambio spot/medio di periodo per le voci di conto economico. Ciò portava e porta a suddividere in due parti la Riserva da traduzione in euro: 1) quella che accoglie il differenziale di cambio per la quadratura tra conversione del conto economico e stato patrimoniale; 2) quella relativa all’applicazione di un diverso tasso ai saldi patrimoniali dell’esercizio precedente.
• ai fini fiscali: i) prima delle modifiche occorreva utilizzare il cambio di fine periodo per la conversione dei saldi patrimoniali ed economici (ciò anche in base ad un interpello non pubblicato dall’agenzia delle Entrate). A seguito delle modifiche, il cambio di bilancio avrà piena rilevanza fiscale; ii) per le sole stabili organizzazioni le differenze cambio rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrevano e tuttora, post modifiche, non concorreranno alla formazione del reddito.
L’irrilevanza fiscale
La prima parte della riserva esprime la rivalorizzazione del conto economico al cambio di fine periodo e pertanto, mentre prima era un componente fiscalmente rilevante (con tassazione del differenziale tra cambio spot/medio rispetto a quello di fine periodo), adesso si ritiene che non lo sia più in quanto il cambio spot/medio con cui vengono contabilizzati le voci di conto economico rileva anche ai fini fiscali per effetto della nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 110.
La tassazione della riserva
La tassazione della riserva non poteva più essere recuperata (per effetto della irrilevanza delle variazioni del cambio sui saldi dell’esercizio precedente) se non alla chiusura della gestione estera in valuta con definitiva conversione dei saldi in euro. Per l’Agenzia ciò valeva ai soli fini Ires in quanto ai fini Irap rilevava, per presa diretta dal bilancio, solo quanto imputato a conto economico al cambio spot/medio. Tale posizione dell’Agenzia, tuttavia, era alquanto criticabile in quanto la parte tassata della riserva non rifletteva un realizzo degli utili/perdite su cambi, che si sarebbe avuto solo in sede di chiusura della gestione contabile estera o di abbandono della moneta funzionale (Assonime, circolare n. 27/2016).
I soggetti Ias
Si ricorda che i soggetti Ias operanti prevalentemente in valuta diversa dall’euro sono tenuti ad usare come moneta di conto tale valuta funzionale diversa da quella di presentazione del bilancio. L’uso di una moneta funzionale diversa dall’euro non risultava peraltro disciplinata dall’articolo 110, comma 2. Le modifiche, quindi, allineano, il tasso di cambio fiscale a quello di bilancio (determinato secondo corretti principi contabili) ed in tale modo la prima parte della riserva non rileverà più fiscalmente. Così ricostruito, il comma 2 si rende applicabile, in quanto norma valutativa e non qualificatoria, anche ai soggetti Ias (per i quali la derivazione rafforzata porterebbe al medesimo risultato).
Contabilità plurimonetaria
L’articolo 110 comma 2, continua a non dare rilevanza fiscale alla seconda parte della riserva per le sole stabili organizzazioni lasciando ancora il dubbio, ma non a nostro avviso, per le società che adottano la contabilità plurimonetaria. Infatti, solo leggendo in tale ottica la norma anche in questa ipotesi si raggiunge l’intento semplificatorio che emerge dalla rubrica del titolo del sopra citato articolo 7-quater. Resta, ad ogni modo, la difficile gestione dei recuperi per quinti della Riserva tassata. Sul tema sarebbe auspicabile un chiarimento dell’Agenzia.