Per scissioni e fusioni conta la data di efficacia
L'aver eseguito nel corso del periodo d'imposta 2013 una operazione di fusione o di scissione comporta l'obbligo di compilare il quadro RV del Modello Unico 2014, per fornire alcune informazioni circa le società che hanno partecipato alla operazione straordinaria.
Le istruzioni al quadro sono piuttosto succinte e i dati richiesti talvolta necessitano una scelta interpretativa non assistita da istruzioni ufficiali. Di seguito vengono analizzati alcuni campi del modello che si prestano ad interpretazioni non univoche. In primo luogo nel rigo RV 17 va segnalato se la scissione appartiene al genus di quelle proporzionali oppure di quelle non proporzionali. Nell'ambito della prassi operativa non è raro riscontrare scissioni asimmetriche, cioè operazioni tramite le quali un socio perde tale qualifica in una delle società, per assumere una maggiore partecipazione in altra società. L'esempio tipico è la società formata da due soci al 50% ciascuno di partecipazione al capitale sociale, che, per vari motivi, intendono dividersi completamente e quindi operano una scissione asimmetrica, ex articolo 2506 comma 2 del Codice civile, tramite la quale un socio diviene proprietario al 100% della scissa e l'altro socio al 100% della beneficiaria. Questo tipo di operazione deve intendersi appartenente alle scissioni non proporzionali, anche se letteralmente esse sono codificate da altra norma (articolo 2506 bis comma 4 del Codice civile), con conseguente indicazione nel rigo sopra richiamato del codice 2.
Nel rigo 13, ultimo campo, è richiesta l'indicazione della data dell'atto di fusione o scissione. Al riguardo è noto che esiste una data per l'effetto reale dell'atto, e una possibile altra data per l'effetto interno tra i soci, il quale potrebbe anche essere retrodatato. Nel silenzio delle istruzioni ufficiali, deve intendersi che la data a cui fa riferimento il quadro sia quella dell'effetto reale, disposto dall'articolo 2504 bis Codice civile, per la fusione (iscrizione al registro imprese dell'atto finale di fusione ovvero anche data posticipata se la fusione avviene per incorporazione), e dall'articolo 2506 quater Codice civile, per la scissione (data di iscrizione al registro imprese dell'atto di scissione oppure data posticipata se la beneficiaria è preesistente all'operazione).
Il rigo RV 19 richiede l'indicazione del patrimonio netto alla data immediatamente antecedente quella di effetto reale dell'atto, sia a quella di effetto reale, sia alla data di chiusura dell'esercizio in cui l'operazione è stata eseguita. In primo luogo va segnalato che il dato ha significato se non sia stata assegnata retrodatazione contabile all'operazione di fusione o di scissione, poiché con la retrodatazione i dati contabili della società dante causa confluiscono nella contabilità della avente causa senza che si abbia una effettiva chiusura contabile, come emerge dal Documento Oic 4, par. 4.3.2. Invece in assenza di retrodatazione il dato richiesto assume significato ma non è specificato a quale patrimonio netto si riferiscano le istruzioni, e cioè: a quello della dante causa o a quello della avente causa? La circostanza che il rigo sia collocato nella sezione dei dati della società incorporante o beneficiaria induce a ritenere che si chieda il dato del patrimonio netto della società avente causa, ma questa società non evidenzia un patrimonio netto alla data antecedente quella di effetto reale poiché la società che esegue la chiusura infrannuale è la scissa o l'incorporata, non la beneficiaria o l'incorporante. Per fornire tale dato la società avente causa è costretta a eseguire una chiusura contabile alla data antecedente l'effetto reale dell'operazione al fine di determinare il proprio patrimonio netto, a meno di non indicare il patrimonio netto della dante causa, ma in tal modo contravvenendo alle istruzioni generali del quadro.
Per quanto attiene ai dati della società scissa o incorporata (righi da 33 a 67) è particolarmente delicato quello relativo alle riserve in sospensione d'imposta da indicare nei righi 48/53. Viene infatti richiesto di segnalare le riserve in sospensione non ricostituite nel bilancio della avente causa, ricordando che la non ricostituzione di dette riserve, in alcuni casi ne provoca la tassazione.
Proprio per monitorare tale situazione in primo luogo devono essere indicate (righi 48/50) le riserve in sospensione tassabili solo in caso di distribuzione, tassazione che scatta a condizione che vi sia stato un avanzo o un aumento di capitale della avente causa superiore al capitale complessivo delle società partecipanti all'operazione.