Controlli e liti

Per le somme versate prima della definizione agevolata recupero (quasi sempre) precluso

di Luigi Lovecchio

Per effetto della domanda di rottamazione, le somme versate a qualsiasi titolo relative ai debiti definibili «restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili». Questa previsione è particolarmente insidiosa.

La norma dovrebbe essere rivolta ai soli debiti indicati nell’istanza e non a quelli che si sarebbe potuto includere nella domanda. Una diversa lettura sarebbe inaccettabile. Si ritiene, inoltre, che la disposizione in oggetto intenda affermare il principio che, se dopo la trasmissione dell’istanza ma in assenza del perfezionamento della definizione vengono versate somme afferenti ai carichi in oggetto, queste non potranno mai essere restituite. Se questo principio fosse applicabile in modo generalizzato, le conseguenze potrebbero essere pesanti.

Si pensi ai carichi in contenzioso. Nell’articolo 3 comma 6 Dl 119/2018 è prescritto che, con la trasmissione della domanda, è possibile chiedere la sospensione dei giudizi in corso. L’estinzione del giudizio si verifica solo se la procedura va a buon fine, cioè se si versano tutte le rate con un ritardo non superiore a cinque giorni. Altrimenti il giudizio prosegue.

Non è chiaro però come impatta la norma sul divieto di restituzione. A stretto rigore, il debitore conserverebbe il diritto all’azione processuale ma unicamente per le somme non ancora versate. Per gli importi già pagati, il tenore testuale della disposizione appare prevalere anche sulla decisione del giudice. Ne potrebbe conseguire che, anche a cospetto di una sentenza di accoglimento delle ragioni del debitore, il rimborso non sarebbe effettuato. Se così fosse, la decisione di aderire alla sanatoria in presenza di giudizi in corso risulterebbe in un certo senso già pregiudicante le ragioni della parte privata.

Considerazioni analoghe potrebbero valere in caso di autotutela. Si pensi al caso in cui il debitore abbia incluso nella domanda dei carichi per i quali è stato richiesto l’annullamento. Tanto, nell’incertezza di conoscere il parere dell’ente pubblico e per non perdere un’occasione conveniente. Si ipotizzi altresì che si versi la prima rata di rottamazione, a luglio 2019, e che successivamente giunga l’accoglimento della domanda di autotutela. Il dubbio è se l’annullamento comporti la restituzione delle somme versate. La logica e i principi generali dovrebbero indurre a concludere che sia il provvedimento di autotutela sia la sentenza favorevole determinino il diritto a vedersi restituire l’indebito.

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