Adempimenti

Per la spesa energetica vale il criterio di cassa

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di Salvina Morina e Tonino Morina

Le imprese minori, che applicano il cosiddetto criterio di cassa, che sostengono spese per il risparmio energetico e l’adeguamento sismico, hanno diritto alla detrazione nell’anno in cui effettuano il pagamento. Le stesse regole valgono per le imprese minori che hanno esercitato l’opzione per il criterio delle «registrazioni». È questo, in sintesi, il contenuto della risposta dell’agenzia delle Entrate, n. 46, di ieri, 22 ottobre 2018.

Per i titolari di reddito d’impresa che adottano il regime cassa, anche nell’ipotesi di opzione per il criterio delle registrazioni (articolo 18, comma 5, Dpr 600/1973), ai fini della fruizione delle detrazioni d’imposta, le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico, rilevano nel momento del pagamento secondo il principio di cassa, con obbligo di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale. Al contrario, l’obbligo di pagamento mediante bonifico non è previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza.

Per l’agenzia delle Entrate, come chiarito nella circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata, sempreché non optino per la tenuta della contabilità ordinaria, è improntato al criterio di cassa. Alle imprese in contabilità semplificata è stata data la possibilità di usare i registri Iva anche ai fini delle imposte sui redditi, attraverso una specifica opzione, che consente alle imprese minori di non eseguire a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti.

In questo caso, opera una presunzione legale, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva. Questa opzione rappresenta solo un ulteriore criterio di semplificazione nella determinazione del reddito delle imprese minori, ma non incide in alcun modo sulle modalità di determinazione del loro reddito imponibile che resta ispirato al principio di cassa.

In conclusione, fermo restando per le imprese minori, l’obbligo di certificare l’esborso mediante un mezzo di pagamento tracciabile come il bonifico, a prescindere dall’esercizio dell’opzione per il criterio delle registrazioni, il diritto alla detrazione della spesa sorge nell’anno in cui è stato effettuato il bonifico.

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