Adempimenti

Per lo split payment niente sanzioni senza danni all’Erario

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di Marco Magrini

Nessuna sanzione per eventuali comportamenti difformi da gennaio 2018 fino a ieri , data di emanazione della circolare 9/E/2018, se non è stato arrecato danno all’Erario «con il mancato assolvimento dell’imposta dovuta». Esclusa l’applicazione della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio. Sono due dei chiarimenti della circolare delle Entrate (appunto la 9/E/2018) sulle modifiche introdotte dall’articolo 3 del Dl 148/2017 e del Dm Economia del 9 gennaio 2018 che hanno ulteriormente esteso l’ambito soggettivo del regime.

Fra i nuovi soggetti compresi nello split payment tutte le aziende speciali, le aziende pubbliche di servizi alla persona e tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali anche se non destinatari della fattura elettronica obbligatoria Pa che resta una disciplina completamente autonoma che persegue differenti finalità.

Per le fondazioni il riferimento alla partecipazione delle Pa «per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%», deve essere inteso:

apporto patrimoniale rispetto alla totalità del valore dello stesso fondo, ma anche di risorse per la loro gestione;esercizio del controllo pubblico attraverso la nomina degli organi di gestione.

In questi casi, per la circolare 9/E, le fondazioni, comprese quelle degli Ordini professionali, rientrano nell’obbligo sulla base di un’interpretazione coerente con lo spirito e la ratio della disciplina dello split payment.

Le società sottoposte al controllo di diritto e di fatto sono soggetti split payment e allo stesso modo anche per la circostanza che la società sia partecipata, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da Pa, enti e società a loro volta sottoposti alla scissione dei pagamenti.

Le società quotate sono soggette se stabilite o identificate ai fini Iva in Italia, restando, invece, escluse tutte quelle società che, non essendo stabilite o identificate in Italia, non posseggono una partita Iva italiana.

La complessità di alcune interpretazioni della circolare è rilevante, ma, in linea con la circolare 27/E/2017 è confermato l’orientamento del Dipartimento finanze nel ritenere centrale l’efficacia costitutiva degli elenchi split payment pubblicati sul sito, agli effetti dell’applicabilità temporale della disciplina sulla fatturazione a partire dal 1 gennaio 2018, con imposta esigibile dalla medesima data e ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati alla scissione.

Quindi l’applicazione da parte dei fornitori della scissione deriverà dalla data di effettiva inclusione dei loro clienti negli elenchi pubblicati nel sito e viene ritenuto corretto il comportamento del contribuente che, nelle more di aggiornamento dell’elenco, si sia attenuto allo stesso.

Agenzia delle Entrate, circolare 9/E/2018

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