Imposte

Per lo split payment rimborso Iva prioritario

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di Michele Brusaterra


Per i soggetti che effettuano operazioni in split payment, il rimborso Iva, anche trimestrale, avviene in via prioritaria.

Si tratta di una norma da non sottovalutare, anche in previsione del rimborso Iva trimestrale di prossima scadenza, il 31 ottobre.

Ricordando che mentre la soglia di credito compensabile liberamente, ossia senza visto di conformità, è scesa da 15mila a 5mila euro, sul fronte dei rimborsi Iva, e che la soglia dei rimborsi «liberi» da garanzie, è passata da euro 15mila a euro 30mila, il comma 10 dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, stabilisce che «Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria».

Con riferimento a quest’ultima tipologia di rimborso, che attribuisce, appunto, «priorità» rispetto agli altri, nel corso del tempo attraverso appositi decreti sono stati identificati tutta una serie di soggetti che ne possono godere.

Si tratta di coloro che effettuano in modo prevalente nel periodo di riferimento della richiesta di rimborso, prestazioni di servizi nei rapporti di sub-appalto nel settore dell’edilizia, e dei soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, che applicano il reverse charge, nonché dei soggetti che producono zinco, piombo e stagno e semilavorati nonché di quelli che producono alluminio e semilavorati.

A tali soggetti, tutti individuati attraverso appositi decreti emanati nel corso del 2007, sono stati aggiunti, nel 2014, coloro che svolgono prevalentemente attività di fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi n.c.a., mentre nel 2015 gli esercenti attività di proiezione cinematografica e, con Dm 23 gennaio 2015, come successivamente modificato, i soggetti che applicano nei confronti della pubblica amministrazione e delle fondazioni, enti e società, il meccanismo della scissione dei pagamenti

Per quanto concerne l’individuazione del credito Iva da split payment, che può essere chiesto a rimborso con priorità, viene stabilito che esso può essere erogato in via prioritaria per un ammontare non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni a cui si applica la scissione dei pagamenti «effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso».

Non solo. Sottolineato che con il Dm 29 aprile 2016, ai soggetti «prioritari» sopra indicati sono stati aggiunti coloro che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, che applicano il reverse charge, è bene far presente che per accedere al rimborso prioritario devono essere rispettate una serie di condizioni poste dalla norma, fatta eccezione solo per coloro che applicano lo split payment.

Si deve trattare, infatti, di soggetti che esercitano l’attività da almeno tre anni, che risultano avere un’eccedenza detraibile chiesta a rimborso d’importo pari o superiore a euro 10mila, per il rimborso annuale, o a euro 3mila, per il rimborso trimestrale. L’eccedenza chiesta a rimborso deve, inoltre, essere di importo pari o superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni, effettuati nell’anno o nel trimestre a cui il rimborso richiesto si riferisce.

Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco

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