Per il taglio ai bonus del 19% conta il reddito complessivo
L’importo va decurtato della deduzione per l’abitazione principale. Nell’imponibile anche l’Ace attribuita dalla società o spettante all'impresa
Accesso agli oneri detraibili del 19% da verificare in relazione all’entità del reddito complessivo del contribuente. Quest’ultimo dovrà essere conteggiato al netto della deduzione per abitazione principale sommando poi la quota Ace eventualmente attribuita dalla società partecipata o di spettanza dell’imprenditore. Sono le indicazioni che si ricavano dalla lettura delle implementazioni alle istruzioni al modello Redditi PF, rigo RN13, che sono state modificate dalle Entrate con provvedimento del 26 aprile.
La rimodulazione
La legge di Bilancio 2020 ha introdotto una restrizione sugli oneri detraibili. I contribuenti che dichiareranno per il 2020 un reddito complessivo superiore a 240mila euro non potranno infatti beneficiare, neppure in parte, delle detrazioni previste dall’articolo 15 del Tuir. Nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia compreso tra 120mila euro e 240mila euro la detrazione si ridurrà proporzionalmente al crescere del reddito. In particolare, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120mila euro. Il meccanismo in questione andrà applicato a tutte le detrazioni da commisurare al reddito indicate nel rigo RP15 colonna 3. Restano escluse, invece, alcune detrazioni ovvero quelle per gli oneri disciplinati dall’articolo 15 del Tuir comma 1, lettere a) e b), comma 1-ter nonché le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) sostenute per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (inidcate nel rigo RP15 colonna 2).
Il reddito di riferimento
Le istruzioni al rigo RN13 sono state ora implementate con un esemplificazione degli elementi da considerare per una corretta quantificazione della detrazione effettivamente spettante. In particolare è ora indicato che il reddito di riferimento per le detrazioni fiscali del rigo RN1 colonna 1 (comprensivo dunque dei redditi fondiari e diversi assoggettati a cedolare secca e del reddito d’impresa e di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario). A tale importo andrà sottratta, secondo quanto previsto dalla norma, la deduzione per abitazione principale e relative pertinenze indicata al rigo RN2 e sommato l’importo del rendimento nozionale di spettanza dell’imprenditore o attribuito dalla società partecipata (rigo RS37 colonna 14).