Controlli e liti

Per il termine dei 60 giorni dopo il Pvc sono irrilevanti i successivi controlli in ufficio

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di Antonio Zappi

Il termine di 60 giorni, previsto dall’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 per l’emissione dell’avviso di accertamento successivo a accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente, decorre dalla consegna del Pvc conclusivo di tali operazioni e sono del tutto irrilevanti per il computo di tale termine le ulteriori attività di controllo, aggiuntive ed autonome, eseguite successivamente dalle Entrate presso i propri uffici. A queste conclusioni è giunta l’ordinanza 27732/2018 della Cassazione del 30 ottobre scorso ( clicca qui per consultarla ).

La verifica fiscale effettuata nei confronti di un professionista terminava con la consegna di un Pvc in data 7 luglio, ma successivamente l’Agenzia attivava un’ulteriore istruttoria integrativa di accertamento con indagini finanziarie.

Decorsi 60 giorni dalla consegna del Pvc, ma non anche dalla conclusione di tale integrazione istruttoria, veniva notificato un avviso di accertamento, con il quale si imputava al contribuente un maggior reddito: tale atto veniva impugnato, la Ctp rigettava il ricorso, ma l’esito del primo giudizio veniva ribaltato dalla Ctr Emilia-Romagna per violazione dell’articolo 12, comma 7, ovvero per aver l’Ufficio notificato l’avviso «ante tempus» (Cassazione 18184/2013).

Sostanzialmente affermando, invece, che il termine dilatorio statutario per l’emissione degli accertamenti non è violato quando l’attività di verifica esterna si conclude con un Pvc con esiti, di fatto, integrati da attività «a tavolino» conclusasi nel termine di moratoria, la Corte di legittimità ha accolto il ricorso dell’Ufficio.

Per la Suprema corte, infatti, per il calcolo del rispetto del termine di 60 giorni deve farsi riferimento solo al lasso di tempo tra la consegna del Pvc e l’emissione dell’avviso di accertamento, senza potersi prendere in considerazione come data iniziale per il computo dei giorni la conclusione del successivo contraddittorio “interno”.

Sulla scorta di tale assunto, quindi, qualora per il periodo di imposta 2013 fosse stato notificato un Pvc lo scorso 31 ottobre, ma l’ufficio decidesse di dover integrare quell’istruttoria con un’ulteriore indagine «aggiuntiva ed autonoma», potrebbe risultare legittimo un avviso notificato il 31 dicembre ancorché lo stesso, oltre a richiamare «per relationem» quel Pvc, includesse nelle motivazioni gli esiti di un’ulteriore istruttoria terminata fino al giorno prima della notifica dell’accertamento, ponendosi, quindi, il Fisco in condizione di poter eludere l’articolo 12 qualora fosse in difficoltà, per ragioni di organizzazione interna, a concludere tempestivamente una verifica fiscale su periodi di imposta in ordinaria decadenza dei termini di accertamento.

A tal fine, infatti, basterebbe semplicemente consegnare al contribuente entro il 31 ottobre un Pvc anche incompleto ed integrarne poi gli esiti reali nella motivazione dell’avviso di accertamento grazie ad indagini suppletive, magari formalmente «aggiuntive ed autonome», ma che, in realtà, spesso completerebbero solo i rilievi di una verifica fiscale non compendiati a tempo opportuno nel Pvc.

Cassazione, ordinanza 27732/2018

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