Per la Ue la sanzione tributaria può «assorbire» quella penale
La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, con sentenze pronunciate in tanti settori del diritto, sta rivoluzionando la normativa italiana anche per quanto riguarda il diritto penale tributario. In argomento occorre prendere le mosse dalla sentenza del 4 marzo scorso,poi confermata dalla Grande Chambre, relativa al noto caso «Grande Stevens» in materia di sanzioni amministrative per mancate segnalazioni alla Consob, nel quale era stato ritenuto che non può più essere esercitata l'azione penale per un reato in materia allorchè per lo stesso fatto sono già state applicate delle sanzioni amministrative e interdittive (nel caso di specie, di grande severità).
Successivamente a tale pronuncia ne è intervenuta un'altra (Cedu, sezione IV, 20 maggio 2014 n. 11828/11, Nykaenen c.Finlandia) che riguarda la specifica materia dei reati tributari. La controversia traeva origine da un'ispezione fiscale nei confronti di un imprenditore in relazione alla mancata dichiarazione di incasso di dividendi pari 33mila euro ; la verifica era culminata con la condanna dello stesso ad una sopratassa di 1.700 euro, confermata nei successivi gradi di giudizio con il rigetto del ricorso da parte della Corte suprema amministrativa finlandese. Peraltro all'imprenditore era stato contestato in sede penale anche il reato di frode fiscale per infedele dichiarazione relativa agli stessi fatti che avevano dato origine alla sanzione tributaria, e il processo si era concluso con la condanna a mesi dieci di reclusione.
Il condannato si è rivolto allora alla Cedu lamentando la violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nella sentenza i giudici (applicando i cosiddetti "criteri Engel", come fatto nella sentenza del marzo) hanno riconosciuto alla sopratassa una finalità deterrente e punitiva, al pari delle sanzioni penali, e non invece un carattere meramente risarcitorio compensativo, e quindi hanno ritenuto inapplicabile la sanzione penale.
Con questo innovativo orientamento a Strasburgo si ritiene, dunque, diversamente che a Lussemburgo (Corte di giustizia europea), che la regola del «ne bis in idem» (divieto di doppio processo per lo stesso fatto) non valga soltanto tra procedimenti entrambi penali, ma anche tra procedimento penale e procedimento amministrativo (nella specie: fiscale) allorchè la sanzione tributaria, per la sua gravità, "assorba" già, per così dire, la pena vera e propria, e quindi renda impraticabile il processo per il reato fiscale. In materia di rapporti tra i due procedimenti (penale e tributario) è dunque, per così dire, cambiato il mondo, dovendosi ora i giudici italiani adeguare a questa importantissima novità.
Non si tratta, comunque, di farne applicazione nel caso in cui il contribuente abbia raggiunto un accordo transattivo con l'amministrazione finanziaria quanto al pagamento dell'imposta dovuta e delle relative sanzioni tributarie (per il che già la Cassazione penale ritiene che se con tale accordo si scende al di sotto della soglia penale il reato fiscale viene meno), bensì nel solo caso che sia stata effettivamente irrogata la sanzione tributaria in materia pesante (il che si dovrà valutare nelle singole ipotesi), rendendo questa sanzione oramai non più irrogabile la sanzione penale, con conseguente chiusura del procedimento penale eventualmente avviato.
La nostra Cassazione, che con la sentenza della sezione III penale, n. 20266 del 15 maggio scorso, pronunciata dopo la sentenza Cedu sul caso Grande Stevens, ha cercato di porre un freno a questo innovativo orientamento, dovrà, a questo punto, adeguarsi. La battaglia è quindi agli inizi ed è pensabile che molti difensori, in casi di questo genere, solleveranno la questione dell'improcedibilità con tutte le prevedibili scintelle che ciò susciterà davanti ad un giudice penale da sempre abituato ad applicare il "ne bis in idem" solo all'interno del processo penale. Comunque – è proprio il caso di dirlo – di questo "meteorite caduto dal cielo" nelle nostre aule penali non si può proprio più fare a meno.