Contabilità

Per le variazioni obbligatorie sono sufficienti maggioranze semplici

di Gabriele Sepio

Onlus, Odv, Aps e imprese sociali che si adeguano entro le scadenze possono deliberare le modifiche statutarie con le maggioranze dell’assemblea ordinaria quando si tratta di allinearsi a nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che derogano a norme derogabili. Questo è quanto si legge nei decreti di riforma e che viene confermato dal ministero del Lavoro nella circolare dello scorso 27 dicembre. La valutazione va fa fatta caso per caso, a seconda delle modifiche concretamente poste in essere. Tra quelle più frequenti che possono beneficiare del regime semplificato ci sono il cambio di denominazione e le attività di interesse generale. Sotto il primo aspetto, si applicano le maggioranze dell’assemblea ordinaria per le clausole volte a inserire le locuzioni o acronimi obbligatori, come quelli di Odv e Aps, per chi ha questa qualifica, o di ente del Terzo settore/Ets, per associazioni e fondazioni che confluiscono nella sezione residuale del Runts dedicata agli enti che non rientrano in specifiche categorie. Quando invece la nuova locuzione “ente del Terzo settore” e il relativo acronimo Ets sono facoltativi (è il caso di Odv e Aps, nonché degli altri enti con denominazioni specifiche, come imprese sociali, società di mutuo soccorso e coop sociali), l’inserimento dovrà avvenire con le maggioranze rafforzate.

Discorso simile per le attività istituzionali. Inoltre, come osservato dal ministero del Lavoro (nota 3560 del 12aprile 2019), è opportuno selezionare con criterio i settori di interesse generale da inserire nello statuto, onde evitare un oggetto sociale indefinito, che non consenta ai potenziali associati/aderenti e ai terzi, di individuare l’attività svolta in concreto dall’ente (come avviene in caso di clausole statutarie che riproducono pedissequamente tutti i settori di interesse generale, senza fornire specificazioni ulteriori sulle attività effettivamente svolte).

Qualora si tratti di un mero adeguamento nella formulazione, la modifica beneficia dei quorum semplificati; diversamente, se l’ente sta ampliando il suo raggio di azione, inserendo settori di attività prima non previsti, sarà indispensabile l’assemblea straordinaria.

Sempre obbligatori, sono poi gli adeguamenti che riguardano le clausole sull’assenza di scopo di lucro (da adeguare nella formulazione) e la redazione dei bilanci (di esercizio e sociale). Per questi ultimi è fondamentale indicare nello statuto in modo puntuale le modalità con le quali sono redatti tali documenti (nel caso del bilancio, se in forma ordinaria o come rendiconto per casa od in base alle regole del codice civile), a chi compete la predisposizione e l’approvazione degli stessi nonché le informazioni minime che dovranno contenere.

Facoltative, invece, sono le previsioni su attività diverse (che gli enti possono svolgere previo inserimento della relativa facoltà nello statuto), costituzione di patrimoni destinati (articolo 10 del Dlgs 117/17) e nomina dell’organo di controllo per gli enti che non sono obbligati in base alle nuove disposizioni (associazioni che non abbiano costituito patrimoni destinati o che non abbiano superato i limiti dimensionali di cui all’articolo 30 del Dlgs 117/17). In tutti questi casi, la delibera dovrà essere adottata con i quorum dell’assemblea straordinaria, non trattandosi di adeguamento a disposizioni inderogabili.

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