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Percentuali di compensazione sotto la lente nella dichiarazione Iva in agricoltura

I valori indicati nella sezione 1 del quadro VF sono necessari per le cooperative che hanno ricevuto conferimenti di prodotti agricoli dai soci in regime speciale

Ancora pochi giorni per inviare la dichiarazione Iva. Il termine ultimo è il 30 aprile 2022 che, però, è prorogato al successivo 2 maggio in quanto il 30 cade di sabato.

I soggetti interessati

Le imprese agricole rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva, con la sola eccezione dei soggetti in regime di esonero. Si tratta, in particolare, dei produttori agricoli con volume d’affari inferiore a 7mila euro di cui almeno due terzi derivanti dalla cessione di prodotti agricoli. Questi, pur essendo dotati di partita Iva poiché svolgono una attività di impresa agricola, sono esonerati da tutti gli adempimenti e da tutti gli obblighi contabili e fiscali, con la sola eccezione della conservazione delle fatture in ordine cronologico.

Gli altri produttori agricoli, sia che operino in regime speciale, in base al comma 1 dell’articolo 34 del Dpr 633/1972, sia che operino in regime ordinario ai sensi del successivo comma 11, sono invece tenuti a presentare la dichiarazione Iva nei modi e nei termini ordinari.

Le particolarità del settore agricolo

I produttori agricoli in regime speciale determinano l’imposta dovuta in base alle percentuali di compensazione, determinando l’imposta detraibile non sulla base degli acquisti effettivamente sostenuti e registrati ai fini dell’imposta, ma applicando alle vendite le percentuali di compensazione riconosciute ai prodotti agricoli.

Tale modalità di determinazione dell’imposta dovuta si riflette nelle modalità di compilazione della dichiarazione Iva. Questi soggetti, infatti, devono compilare il quadro VE riepilogando le vendite effettuate raggruppate per aliquota al fine di dare indicazione del totale dell’iva sulle vendite esposta nelle fatture e devono compilare sia la sezione 1 che la sezione 3-B del quadro VF relativo alle operazioni passive. Il primo dei due quadri serve a dare indicazione degli acquisti effettivamente effettuati, ma non serve a determinare l’iva detratta. Il secondo, invece, riporta le percentuali di compensazione e serve appunto a determinare l’iva portata in detrazione.

I produttori agricoli in regime ordinario, invece, non sono tenuti a compilare la sezione 3-B, ma solo la sezione 1 come dei contribuenti ordinari.

In alcuni casi, anche i produttori agricoli in regime di esonero devono presentare la dichiarazione Iva. Si tratta dei soggetti che nel corso dell’esercizio non hanno rispettato il vincolo relativo alla cessione di almeno due terzi di prodotti agricoli. In tale caso, questi dovranno compilare la sezione 1 del quadro VE per versare l’iva corrispondente alle percentuali di compensazione che avrebbero dovuto applicare alle vendite di prodotti agricoli. Per le vendite di prodotti non agricoli, deve essere compilata anche la sezione 2 del medesimo quadro.

Le novità del modello 2022

Rispetto ai modelli degli esercizi precedenti sono state apportate alcune modifiche relative alle percentuali di compensazione. Si tratta in particolare dell’aliquota relativa alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, che è pari al 9,5%, come disposto dall’articolo 68, comma 1, del Dl 73/2021, mentre per gli anni precedenti era pari rispettivamente al 7,65% e 7,95 per cento.

Anche la cessione di prodotti legnosi ha subito una variazione. Si passa infatti dal 6% al 6,4%, così come modificato dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2021. Tale percentuale di compensazione è relativa alle cessioni di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno (compresa la segatura), legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale. Si ricorda che, invece, resta conferma la percentuale di compensazione del 2% per le cessioni di legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato.

Le percentuali di compensazioni indicate nella sezione 1 del quadro VF sono, inoltre, necessarie per le cooperative che hanno ricevuto conferimenti di prodotti agricoli dai soci in regime speciale e per gli acquirenti che hanno acquistato prodotto da agricoltori esonerati e quindi abbiano emesso l’autofattura con l’aliquota pari all’ammontare della percentuale di compensazione.

I cambi di regime

Particolare attenzione poi ai produttori agricoli che transitano dal regime ordinario a quello speciale o viceversa perché si rende necessario procedere alla rettifica della detrazione.

Nel caso di passaggio dal regime normale al regime speciale la rettifica ha lo scopo di fare versare l’imposta assolta per l’acquisto dei beni o servizi non utilizzati che, in vigenza del regime normale, era stata detratta interamente; nel caso inverso, invece, il problema che si pone è quello di recuperare l’Iva assolta e non detratta per effetto dell’applicazione del regime speciale sull’acquisto dei beni che risultano in rimanenza al 31 dicembre, da contrapporre a quella sulle vendite degli stessi beni, interamente dovuta, che avverranno dal 1° gennaio dell’anno successivo in applicazione del regime normale. Le modalità da seguire, contenute nella circolare 328/E del 1997 e l’ammontare di Iva da versare o il credito da recuperare devono essere indicati nel rigo VF70 del modello Iva.

Si ricorda, infine, che la rettifica va effettuata nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che la determinano; ne consegue che nel modello Iva 2022 occorre indicare la rettifica della detrazione per coloro che hanno mutato il regime a decorrere dal 1° gennaio 2021.