Finanza

Perdita di fatturato e coefficienti: i nuovi calcoli per il fondo perduto

Prime indicazioni per applicare il nuovo aiuto introdotto dal decreto Ristori in fase di emanazioni da parte del Governo

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di Andrea Dili

Il decreto ristori (Dl 137/2020, in vigore dal 29 ottobre) prevede un nuovo contributo a fondo perduto per oltre 450mila imprese. A differenza di quello varato a maggio con il decreto rilancio, accessibile a tutti i soggetti con partita Iva ad esclusione dei professionisti, il nuovo contributo sarà concesso soltanto alle attività interessate dalle nuove misure restrittive contemplate dal Dpcm del 24 ottobre 2020.

Requisiti soggettivi

La misura è piuttosto articolata e per quanto riguarda l’ambito soggettivo, occorrerà rispettare due requisiti:

- la titolarità di una partita Iva attiva al 25 ottobre 2020;

- lo svolgimento prevalente di una o più attività incluse nella tabella riportata nell’allegato 1 del decreto ristori, tra le quali dovrebbero figurare, tra gli altri, la gestione di discoteche, palestre, piscine, centri termali, ristoranti, bar, alberghi.

L’elenco potrebbe essere alimentato con l’inserimento di ulteriori attività successivamente individuate attraverso appositi decreti emanati dal ministro dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell’Economia. Tale previsione è particolarmente importante poiché potrebbe permettere, attraverso un semplice atto amministrativo, l’inclusione di attività facenti parte della medesima filiera di quelle danneggiate, ma ancora non contemplate tra quelle meritevoli di ristoro.

Requisiti oggettivi

Riguardo ai requisiti oggettivi, viene rinnovato il presupposto già individuato nel decreto rilancio: condizione necessaria per ottenere il beneficio rimane l’aver sofferto danni economici rilevanti a causa dell’emergenza Covid-19. Viene infatti ribadito che tale condizione si verifica se il valore del fatturato (e dei corrispettivi) realizzati ad aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato dello stesso mese del 2019. In merito va ricordato che la circolare 15/E/2020 dell’agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del calcolo, il fatturato va determinato facendo riferimento alle operazioni oggetto delle liquidazioni periodiche Iva dei mesi di aprile 2019 e di aprile 2020. Di conseguenza, per le fatture immediate rileva la data del documento, mentre per le differite vale quella dei documenti di trasporto (o equipollenti) richiamati.

Viene inoltre confermato che il contributo a fondo perduto spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, a coloro che hanno iniziato l’attività dal primo gennaio 2019.

Rispetto al fondo perduto di maggio, infine, va rilevato che il contributo di ottobre potrà essere richiesto anche dai soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro: un segnale di attenzione verso i settori più colpiti dalla crisi

Procedura diversificata

Il nuovo contributo sarà accreditato dall’agenzia delle Entrate direttamente ai beneficiari. Viene tuttavia previsto un doppio binario:

coloro che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto di maggio (e che non lo hanno restituito secondo le indicazioni fornite dalla circolare 22/2020 delle Entrate) non dovranno avanzare alcuna istanza: la somma, infatti, verrà corrisposta automaticamente sul medesimo conto corrente indicato in precedenza;

gli altri soggetti, invece, dovranno presentare una apposita istanza seguendo la procedura telematica delineata dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020, con le tempistiche determinate da un prossimo provvedimento della stessa Agenzia.

Non potranno beneficiare del contributo coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, abbiano cessato la propria attività, nonché chi ha aperto la partita iva successivamente al 24 ottobre 2020.

Ammontare del contributo

L’importo viene calcolato applicando un coefficiente “settoriale” – diversificato a seconda del codice Ateco dell’attività e variabile da un minimo del 100% a un massimo del 400% – all’importo determinato secondo i criteri individuati dall’articolo 25 del decreto rilancio. In buona sostanza, per quantificare la somma spettante occorre compiere tre passaggi:

1) determinare la differenza tra il fatturato e i corrispettivi conseguiti ad aprile 2019 e quelli relativi allo stesso mese del 2020;

2) applicare a tale valore una percentuale variabile a seconda dell’ammontare complessivo dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (20% se essi non superano 400mila euro, 15% se sono superiori a 400mila ma non a un milione di euro, 10% se sono maggiori di un milione di euro);

3) “rivalutare” il risultato così ottenuto applicando i nuovi coefficienti contenuti nell’allegato 1 del decreto ristori.

Ad esempio, un ristoratore che nel periodo d’imposta 2019 ha realizzato ricavi di 600mila euro e che ad aprile 2020, ha subito un calo di fatturato pari a 50mila euro, ipotizzando un coefficiente del 200%, beneficerà di un contributo di 15mila euro (50.000 x 15% x 200%).

Va evidenziato, inoltre, che viene comunque garantito un contributo minimo, ammontante al prodotto tra il coefficiente “settoriale” e un valore di 1.000 o 2.000 euro, rispettivamente per le persone fisiche e per gli altri.

Simmetricamente, infine, viene fissato un tetto massimo di 150mila euro che, per le sole attività del settore alberghiero, viene riferito alle singole unità produttive.

Ulteriori aspetti

In merito agli aspetti fiscali, va rilevato che il nuovo contributo non concorre alla formazione della base imponibile dell’Irap né delle imposte sui redditi; mentre viene confermato il sistema dei controlli delineato dal decreto rilancio. Infine, va sottolineato che dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione europea.

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