Contabilità

Verso Telefisco/ Perdite su crediti, per gli Ifrs eliminazione contabile decisa dal test del 10%

Mentre l’Ifrs 9 detta regole precise. Per chi adotta i principi nazionali, invece, non viene definito in modo chiaro il concetto di variazione sostanziale: maggiore il rischio di contestazioni

di Marco Piazza

Nell’ambito dei principi contabili internazionali, in presenza di attività/passività finanziarie contabilizzate con il metodo del costo ammortizzato, lo scambio con altro strumento di debito o la rinegoziazione dei termini contrattuali può essere trattato come una estinzione del debito/credito originario (derecognition) con rilevazione di un nuovo debito/credito (Ifrs 9, paragrafo 3.3.2) oppure come un fenomeno che comporta solamente il ricalcolo (modification) del valore contabile lordo dell’attività (paragrafo 5.4.3) o passività (paragrafo 5.3.1). La tendenziale simmetricità del trattamento delle attività e delle passività in caso di derecognition) è sancita da una decisione Ifric del 1° settembre 2012 («Derecognition of financial instruments upon modification»).

In entrambe i casi (derecognition o modification), il guadagno o perdita derivante dallo scambio o dalla rinegoziazione deve essere imputato al conto economico (paragrafo 3.3.3 e paragrafo 5.4.3), ma sono differenti le modalità di calcolo in quanto se la rinegoziazione non determina l’eliminazione contabile, il nuovo valore contabile lordo è il valore attuale dei flussi finanziari rinegoziati o modificati attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dell’attività finanziaria.

La derecognition

Concentrandoci sul caso della derecognition, l’Ifrs 9 detta una regola obiettiva per stabilire quando si debba procedere all’eliminazione contabile: ciò avviene quando per effetto dell’operazione i termini contrattuali sostanzialmente modificati, il che accade (paragrafo B3.3.6) se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini - inclusa qualsiasi commissione pagata al netto di qualsiasi commissione ricevuta e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario - si scosta come minimo del 10% dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria originaria (test del 10%).

Come si desume anche dalla risposta 113 del 2022, la differenza negativa prodotta dall’eliminazione contabile assume rilevanza fiscale ai sensi dell’articolo 101, comma 4 del Testo unico (o, aggiungiamo, articolo 110, comma 5, ultimo periodo per il creditore). Per il debitore, secondo la risposta, la deducibilità della perdita è ammessa nei limiti dell’articolo 96 del Testo unico avendo natura di «onere finanziario assimilato agli interessi passivi». Per il debitore ammesso ad una delle procedure di cui all’articolo 88, comma 4-ter del Testo unico, l’eventuale differenza positiva deve confluire nel meccanismo di esclusione da imposizione previsto dal comma stesso (lo si desume anche dalla risposta 138 del 2022).

Meno definiti sono i principi contabili nazionali (si veda l’articolo «Perdite su crediti, la cancellazione in base al principio Oic blinda la deduzione» pubblicato su Nt Plus del 2 giugno 2022). In base all’Oic 15, paragrafo 71, uno dei casi di cancellazione del credito è rappresentato dall’estinzione parziale dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito. L’estinzione parziale potrebbe riguardare un credito contabilizzato con il metodo del «costo ammortizzato». L’Oic 15 «Crediti» non regola il caso specifico, mentre l’Oic 19 «Debiti», regola la materia nel paragrafo 73 (vedere anche il chiarimento del luglio 2020), prevedendo che la società elimini il debito quando vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso.

Non viene, definito il concetto di “variazione sostanziale” se non, nell’appendice A, con riferimento alla ristrutturazione del debito di soggetti in difficoltà finanziaria, il che espone i soggetti Oic ad un rischio fiscale dato che l’amministrazione può sindacare le scelte contabili (Cassazione sentenza 17011/2020). Appare, però, ragionevole che il “test del 10%” possa essere applicato anche per i soggetti Oic.

Marco Piazza tratterà più diffusamente il tema a Speciale Telefisco. Scopri tutti i dettagli sul sito dell'evento.

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