Contabilità

Perdite non dedotte, sopravvenienza non tassabile

Interpello 41: regole diverse per la competenza fiscale e contabile. Accantonamenti deducibili quando l’onere è certo

di Franco Roscini Vitali

La sopravvenienza o insussistenza attiva che si genera a fronte di oneri, spese o perdite non dedotti non concorre a tassazione. L’agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 41/2021, conferma tale irrilevanza in base alla lettura congiunta degli articoli 107, comma 4, e 88, comma 1, del Tuir i quali prevedono, rispettivamente, l’irrilevanza ai fini fiscali degli accantonamenti non specificatamente previsti e la tassazione delle sopravvenienze rilevate a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

La vicende, piuttosto complessa, parte da un’indennità di espropriazione ricevuta da una società (Alfa) in base ad una sentenza della Corte d’appello: pertanto, la società rileva una plusvalenza assoggettata ad imposizione, rateizzandola fiscalmente in quote costanti.

La Cassazione, nel successivo grado di giudizio, ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello.

La società, nel rispetto del principio di competenza e in linea con i principi contabili (Oic 19, vigente all’epoca), ha effettuato un accantonamento a fondo rischi, senza attribuire rilevanza fiscale allo stesso.

Successivamente i giudici hanno rideterminato l’indennità in misura inferiore a quanto originariamente previsto e condannato la società alla restituzione delle somme eccedenti.

A questo punto la società, in conseguenza del contenzioso, è stata posta in liquidazione volontaria: tuttavia altra società (Beta) ha acquistato la totalità delle quote e ne ha revocato la liquidazione per poi fonderla per incorporazione.

L’incorporante non ha stornato il fondo rischi perché la passività derivante dal giudizio presentava ancora carattere “potenziale”. La vicenda è stata poi oggetto di successiva controversia tra Beta e l’ente locale interessato alla questione con emanazione di alcune sentenze.

In conclusione, è stato stipulato un accordo transattivo in base al quale la società restituiva all’ente locale parte di quanto ricevuto: pertanto, Beta intende stornare il fondo rischi accantonato dall’incorporata e trasferito nel proprio bilancio in continuità di valori per effetto della fusione.

A questo punto Beta corrisponde all’ente locale l’importo convenuto nella transazione e libera la rimanente porzione di fondo rilevando una sopravvenienza: chiede di conoscere il trattamento impositivo applicabile allo storno del fondo rischi e in particolare se da tale operazione scaturiscano componenti di reddito fiscalmente rilevanti.

L’Agenzia, condividendo la soluzione interpretativa prospettata dalla società, precisa che l’utilizzo del fondo rischi concorre alla formazione del reddito mediante una variazione in diminuzione. Inoltre, non costituisce sopravvenienza attiva imponibile, in base all’articolo 88 Tuir, la quota oggetto di stralcio.

In sostanza, le variazioni in diminuzione sono due: una riferita all’utilizzo del fondo e una riferita alla sopravvenienza attiva non imponibile.

Da ultimo si rileva che, in base al tenore del quesito, il comportamento contabile della società sembra in linea con quanto prevedono Codice civile e principi contabili.

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