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Fondo rischi futuri, la quota eccedente determina una sopravvenienza attiva non tassabile

Una Spa, che redige il bilancio ordinario secondo i principi contabili italiani, in esercizi passati ha rilevato prudenzialmente in bilancio un fondo rischi futuri, con riferimento a possibili risarcimenti relativi a cause in corso con alcuni lavoratori dipendenti. Applicando l’articolo 107 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, tali accantonamenti non sono stati dedotti fiscalmente. Nell’esercizio in corso si è arrivati alla definizione della causa che ha visto la società chiamata a sostenere oneri per un ammontare inferiore rispetto a quanto accantonato. È possibile operare, nel corrente esercizio, una variazione in diminuzione per l’importo pari all’utilizzo del fondo per la quota del risarcimento definito (articolo 109, comma 4, lettera a, Dpr 917/1986)? La quota eccedente del fondo rispetto a quanto definito e, quindi, non utilizzata, da azzerare con contropartita contabile una sopravvenienza attiva, va tassata ai fini Ires (e anche Irap?) anche se il relativo accantonamento non era stato dedotto? M. M. – Padova

di Cristiana Odorizzi

La domanda

Una Spa, che redige il bilancio ordinario secondo i principi contabili italiani, in esercizi passati ha rilevato prudenzialmente in bilancio un fondo rischi futuri, con riferimento a possibili risarcimenti relativi a cause in corso con alcuni lavoratori dipendenti. Applicando l’articolo 107 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, tali accantonamenti non sono stati dedotti fiscalmente. Nell’esercizio in corso si è arrivati alla definizione della causa che ha visto la società chiamata a sostenere oneri per un ammontare inferiore rispetto a quanto accantonato. È possibile operare, nel corrente esercizio, una variazione in diminuzione per l’importo pari all’utilizzo del fondo per la quota del risarcimento definito (articolo 109, comma 4, lettera a, Dpr 917/1986)? La quota eccedente del fondo rispetto a quanto definito e, quindi, non utilizzata, da azzerare con contropartita contabile una sopravvenienza attiva, va tassata ai fini Ires (e anche Irap?) anche se il relativo accantonamento non era stato dedotto?
M. M. – Padova

RISPOSTA
A norma dell’articolo 107, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, gli accantonamenti diversi da quelli previsti dai primi tre commi dello stesso articolo non sono deducibili; effettivamente, l’accantonamento a fronte di rischi futuri per risarcimenti a seguito di cause da parte di dipendenti non è contemplato dai primi tre commi dell’articolo 107 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986. Ne consegue che, correttamente, l’accantonamento nell’anno in cui è stato appostato è stato considerato indeducibile a mezzo di una variazione temporanea in aumento. L’utilizzo di un fondo rischi, in precedenza ripreso a tassazione a norma dell’articolo 107 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, consente la possibilità di operare una variazione in diminuzione del reddito d’impresa, nel periodo d’imposta in cui si è verificata con certezza la perdita ai sensi dell’articolo 101 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986 (si veda la risposta all’interpello 7 agosto 2019, n. 331, in merito all’onere subìto in seguito ad una truffa). Per quanto attiene l’eventuale quota del fondo non utilizzata in quanto eccedente rispetto all’effettivo onere sostenuto, si ritiene si configuri una sopravvenienza attiva non tassabile ai sensi dell’articolo 88, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, che nel primo comma definisce sopravvenienze attive tassabili quelle inerenti spese, perdite dedotte in esercizi precedenti. In questo senso, anche se su un tema diverso, è di aiuto la risposta all’interpello 7 marzo 2019, n. 71 in base a cui non sono imponibili le sopravvenienze derivanti dallo storno di costi non dedotti anche a seguito di accertamento. Dal punto di vista Irap, si ritiene che parimenti tali sopravvenienze siano non imponibili in quanto è vero che l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto Irap) - che riconosceva la rilevanza nell’Irap delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sui redditi - ha determinato lo “sganciamento” del tributo regionale dall'imposta sul reddito stesso rendendo, in tal modo, le modalità di calcolo del tributo più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio, ma resta fermo che gli accantonamenti per rischi ed oneri in quanto rappresentano poste di natura estimativa non devono assumere rilevanza nella determinazione dell’Irap come chiarito con la circolare del 19 febbraio 2008, n. 12/E. I corrispondenti costi risultano deducibili dalla base imponibile Irap solo al momento dell'effettivo sostenimento e sempre che siano riconducibili a voci rilevanti nella determinazione della base imponibile Irap.

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