Perdite, più chance per lo scomputo nel consolidato
La disciplina dell’utilizzo delle perdite nell’ambito dei procedimenti di accertamento prevede che per i soggetti aderenti al consolidato nazionale restino applicabili le specifiche norme previste (articolo 40-bis Dpr 600/1973 e articolo 9-bis Dlgs 218/1997).
In tali disposizioni, lo scomputo delle perdite è una facoltà attribuita alla consolidante che, tramite la presentazione in via telematica di apposita istanza, il modello Ipec, può chiederne l’utilizzo in diminuzione dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento con l’atto unico. In tal modo, è previsto un sistema in cui la sola consolidante (che dispone delle perdite trasferite alla fiscal unit) può chiedere di computare le perdite residue del gruppo, in diminuzione dal maggior imponibile oggetto di rettifica nei confronti delle società partecipanti alla tassazione di gruppo.
La circolare 15/E/2017 in data di ieri dell’agenzia delle Entrate chiarisce che, in alcuni casi, tuttavia, i soggetti aderenti al consolidato possono richiedere il computo in diminuzione di perdite mediante la presentazione del modello Ipea, con le modalità previste per tutti i soggetti stand alone. Innanzitutto, le perdite pregresse al consolidato possono essere richieste anche per atti relativi a periodi d’imposta in cui è in corso l’opzione per la tassazione di gruppo. In particolare, qualora sia accertato un maggior reddito mediante l’atto unico per i periodi d’imposta in corso di opzione, la consolidante può richiedere l’utilizzo delle perdite del consolidato mediante il modello Ipec, considerato che, come accennato, le nuove disposizioni fanno salva l’applicazione delle specifiche disposizioni in tema di tassazione di gruppo.
Tuttavia, in un’ottica di rispristino della situazione che si sarebbe determinata se il soggetto che aderisce alla fiscal unit avesse dichiarato correttamente ab origine il maggior imponibile oggetto di accertamento, anche la consolidata (o la consolidante per i redditi propri) destinataria della rettifica può richiedere con l’Ipea il computo in diminuzione delle perdite proprie anteriori all’esercizio dell’opzione.
Nella circolare si specifica che, qualora a fronte del medesimo atto unico siano presentati sia il modello Ipec sia il modello Ipea, il termine di impugnazione dell’atto è sospeso per soli 60 giorni, senza che si cumuli un periodo di sospensione per ciascun modello presentato; ciò in quanto è unico il procedimento di accertamento nell’ambito del quale sono presentati i modelli per esercitare la facoltà di scomputo delle perdite.
Un’altra ipotesi in cui i soggetti aderenti al consolidato possono utilizzare il modello Ipea attiene alla richiesta di scomputo delle perdite riattribuite in caso di interruzione della tassazione di gruppo, qualora sia notificato un atto unico in relazione a periodi in cui era in corso l’opzione .
Le perdite riattribuite a seguito dell’interruzione del consolidato, infatti, sono considerate perdite proprie del soggetto che le ha ricevute e possono quindi essere utilizzate mediante la presentazione del modello Ipea. D’altra parte in tale ipotesi, secondo i chiarimenti del 2011 (circolare n. 27) richiamati nell’ultimo documento di prassi, non esistono più perdite del consolidato (in quanto interrotto) che possano essere richieste con il modello Ipec. L’attuale circolare specifica che il modello Ipea, nel limite delle perdite riattribuite, può essere presentato anche dalla ex consolidante, solidalmente responsabile con la ex consolidata in relazione alla pretesa tributaria contenuta nell’atto unico.
Viene chiarito, inoltre, che qualora le perdite riattribuite, di cui si chiede il computo in diminuzione, siano relative al medesimo periodo d’imposta oggetto di accertamento, le stesse non subiscono il limite dell’utilizzo nella misura dell’80% del maggior imponibile accertato in ragione del peculiare meccanismo del consolidato.
Le perdite riattribuite, in quanto perdite proprie, possono inoltre essere utilizzate con il modello Ipea, se ancora disponibili, anche per le rettifiche relative a periodi successivi alla tassazione di gruppo.
Agenzia delle Entrate, circolare 15/E/2017