Contabilità

Perequativo, irrilevante il reddito agrario se manca l’attività agricola

Occorre comparare i soli ricavi d’impresa o di lavoro autonomo 2019 e 2020

di Francesco Giuseppe Carucci

Nella determinazione del peggioramento del risultato economico di esercizio cui far riferimento per richiedere il contributo a fondo perduto perequativo, desta perplessità la contemporanea titolarità di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e di reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir. Si pensi al professionista, all’artigiano o al commerciante titolare di ditta individuale e proprietario o affittuario di un terreno. Si pone il problema dell’individuazione dei redditi da comparare per i due periodi d’imposta interessati. Nell’allegato 2 al provvedimento del direttore delle Entrate del 4 settembre 2021, con il quale sono stati individuati i campi delle dichiarazioni fiscali cui far riferimento per valutare la sussistenza della contrazione del risultato economico d’esercizio, è menzionato il reddito agrario imponibile ai fini delle imposte sui rediti rilevabile dal quadro RA del modello redditi PF o, in caso di presentazione del 730, dal prospetto di liquidazione.

Il rebus si deve sciogliere comprendendo se l’aspirante percettore del contributo, oltre all’attività professionale o d’impresa, esercita anche attività agricola ovvero se la titolarità di reddito agrario discende dalla mera detenzione del diritto reale sui terreni.

L’esercizio dell’attività agricola sussiste quando al numero di partita Iva del soggetto sia stato associato almeno un codice Ateco relativo alle attività di agricoltura, silvicoltura e pesca. Se il contribuente svolge anche attività agricola produttiva di reddito agrario, ai fini dei calcoli, rileva la somma del reddito agrario e del reddito d’impresa o di lavoro autonomo per ciascuno degli anni in questione.

Invece, nell’ipotesi in cui la titolarità del reddito agrario è legata solo alla titolarità del diritto reale, ma non si esercita attività agricola, occorre comparare il solo reddito d’impresa o di lavoro autonomo prodotto nel 2019 e nel 2020.

L’interpretazione collima con in tenore dell’articolo 1, comma 16, del Dl 73/2021 che riserva il contributo ai soggetti «che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva». Il reddito agrario, pertanto, influenza i calcoli nella sola ipotesi in cui consegua all’esercizio di una attività agricola per la quale il contribuente sia titolare di partita Iva. La correttezza dell’interpretazione è confortata dal richiamo delle Entrare alla nozione di attività agrarie nella guida alla fruizione dell’aiuto dove è specificato che per gli importi da comparare «occorre considerare tutte le attività d’impresa, professionali e agrarie esercitate e fare riferimento agli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi validamente presentate».

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