Finanza

Pex, minusvalenza indeducibile in relazione alla partecipata che svolge azioni legali

Gli interpelli 32 e 33 motivano la chiusura con il fatto che la società ha iniziato a svolgere attività commerciale

di Alessandro Germani

Il beneficio della Pex dipende dai quattro requisiti dell'articolo 87 del Tuir, per cui la plusvalenza è imponibile e la minusvalenza è indeducibile in presenza degli stessi. Ciò è confermato nell’interpello 32 e nell’interpello 33 dell’11 gennaio 2021.

La prima risposta riguarda una holding industriale (articolo 162-bis, comma 1, lettera c del Tuir) che detiene titoli partecipativi, fra cui alcune partecipazioni iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie in quanto durevoli (Oic 21). La società le ha cedute realizzando delle plusvalenze nel 2019 e poi ha riacquistato dei titoli, alcuni destinati al circolante, poi alienati nel 2020 a causa delle perdite generate sui mercati dagli eventi pandemici, conseguendo minusvalenze no pex (deducibile). E si chiede se il tutto possa costituire un disegno abusivo ex articolo 10-bis della legge 212/00. Le Entrate danno il via libera e confermano la bontà dell'operazione, che non consente la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito. Infatti la Pex è integrata da quattro requisiti di cui due soggettivi (holding period e classificazione in bilancio) e due oggettivi (residenza fiscale white list e svolgimento di attività commerciale), in base alla circolare 36/E/04 par. 2.3.

La seconda risposta riguarda Alfa, una holding che detiene quattro partecipazioni. Una delle iniziative immobiliari si è rivelata una truffa, perché la società non ha sviluppato alcunché e ne è sorto un contenzioso internazionale. Alfa vorrebbe cedere ad un prezzo simbolico la partecipazione in Beta conseguendo una minusvalenza di circa 30 milioni ascrivibile alla truffa relativa a Gamma e a perdite generate dalle altre due società immobiliari. Tale minus secondo l'istante sarebbe deducibile ex articolo 101, comma 1, del Tuir non integrando Beta il requisito della commercialità di cui alla lettera d) dell'articolo 87 del Tuir e quindi non qualificandosi come partecipazione Pex.

Le Entrate non concordano e rammentano che la commercialità deve «sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso» (articolo 87 comma 2). Essa inoltre deve essere analizzata in base ad un criterio non formale, ma guardando nei fatti l'attività svolta dalla partecipata al di là delle previsioni dell'oggetto sociale. Quando poi si cede una holding, i requisiti delle lettere c) e d) vanno verificati a valle sulle relative partecipate (articolo 87 comma 5).

L'Agenzia motiva il proprio dissenso col fatto che Alfa fino al 2017 è stata una holding che deteneva partecipazioni non commerciali. Poi nel 2017 ha dismesso una partecipazione, estinto un'altra ed è rimasta con la sola Gamma priva di valore economico. Da lì in poi Beta ha cessato di gestire le partecipazioni ed ha cercato di recuperare il proprio investimento promuovendo azioni legali, svolgendo quindi un'impresa commerciale ai sensi dell'articolo 55 del Tuir.

Che si caratterizza per un connotato più ampio rispetto a quello civilistico dell'articolo 2195 c.comma(circolare 36/E/04 e risoluzione 323/E/07). Il requisito della commercialità va considerato in maniera sostanziale (circolare 7/E/13 e Cassazione 4577/76). Beta quindi ha svolto in concreto il recupero e quindi integra la commercialità, motivo per cui la minus è indeducibile. Oltre al danno, quindi, anche la beffa.

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