Finanza

Piani attestati di risanamento nuova via d’accesso alla liquidità

La garanzia pubblica potrebbe rilanciare uno strumento finora poco usato dalle banche in mancanza di prededuzione

ADOBESTOCK

di Paolo Rinaldi

Le attuali situazioni di oggettiva difficoltà delle imprese per mancanza di fatturati e di incassi spesso riguardano soggetti che prima dell’emergenza Covid-19 avevano pochi problemi finanziari; altre volte invece ne sono interessate imprese che già prima vivevano situazioni problematiche, pur non ancora censite a sistema come Utp scaduti deteriorati.

Le imprese già deteriorate sono state invece escluse dalle moratorie e dalla nuova finanza garantita dallo stato, a causa delle limitazioni poste dall’Unione tramite il temporary framework per gli aiuti di Stato. Per queste ultime saranno comunque possibili moratorie e nuova finanza (salvo autonoma iniziativa legislativa), ma all’interno degli strumenti tradizionali, ovvero piani attestati ex articollo 67 della Legge fallimentare e accordi di ristrutturazione dei debiti ex articoli 182-bis e 182-septies della Legge fallimentare.

Sino ad oggi le banche mitigavano i rischi di credito sulle erogazioni alle imprese in crisi solo tramite la prededucibilità ex articoli 182-quater e 182-quinques della Legge fallimentare: la nuova finanza dunque era erogata a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti, ma non tramite un piano attestato, strumento che – non garantendo prededuzione – è stato spesso riservato a semplici moratorie accompagnate da atti da proteggere.

La disponibilità delle risorse del Fondo ex articolo 13, lettera d), del Dl 23/2020 consentirà invece erogazioni di nuova finanza garantita alle imprese che entrano in crisi solo a causa di Covid-19, anche solo con la copertura di un piano ex articolo 67 della Legge fallimentare. La garanzia sarà compresa tra l’80% (per una rinegoziazione con 10% di nuova finanza, ovvero forme tecniche fuori dal framework della lettera c) dell’articolo 13) sino al 90% per le operazioni di cui alla lettera c), senza contare la riassicurazione. Si tratta di una garanzia pubblica, di efficacia notevole, che ben può essere paragonata come qualità di collaterale alla prededuzione (circa la tenuta della quale, in realtà, occorre poi confrontarsi con la reale capienza degli attivi in sede fallimentare).

Lo strumento

Il piano attestato è uno strumento flessibile, più economico dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, non richiede consensi estesi e non è soggetto a omologa (minori costi) e a pubblicità al Registro delle imprese.

Tecnicamente non è necessaria la collegialità delle banche: si può infatti pensare a un’impresa che presenta un piano a più istituti, e procede a negoziazioni (anche unilaterali) rispetto a nuova finanza che può chiedere a più banche, sino a concorrenza dell’importo previsto a piano, non superiore ai 5 milioni ai fini della garanzia. Ancora più conveniente il piano attestato per la rinegoziazione del debito pregresso, con la previsione di garanzia del Fondo per l’80% sul rifinanziamento con piccola (10%) nuova finanza.

L’erogazione

Occorrerà tuttavia vigilare sugli equilibri interni al ceto bancario, quasi vi fosse una pari passu vigente, visto che la garanzia si esaurisce a 5 milioni; diversamente la banca che prende tutta la garanzia rischierà di vedersi isolata dalle altre banche in caso di un successivo peggioramento della situazione dell’impresa.

Elemento centrale dell’erogazione sono il piano e l’attestazione: l’imprenditore, specie qualora si trovi in condizioni di difficoltà, deve dotarsi di un buon piano prima di chiedere finanziamenti garantiti. Non farlo significherebbe precludersi strumenti che, proteggendo la banca, consentirebbero l’erogazione; d’altro canto vi sarebbero rilevanti rischi per gli organi sociali derivanti da un ricorso indiscriminato al credito privilegiato laddove fosse venuto meno il patrimonio netto o in presenza di gravi incertezze sulla continuità aziendale. Rischi che attualmente non sono affatto coperti dalla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione o delle istanze di fallimento.

Difficilissimo il ruolo dell’attestatore: erogare finanza alle operazioni di restructuring metterà a dura prova gli esperti indipendenti; è necessaria una norma transitoria di durata limita a garanzia degli attestatori, che possa consentire attestazioni di “non infattibilità” dei piani, meno stringente di quella attuale, pena il blocco dell’operatività delle aziende, prive dei necessari finanziamenti bancari.

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