Pianificazione fiscale, dalla Ue una stretta sui consulenti
Nuove regole di trasparenza per i consulenti fiscali che definiscono e promuovono schemi di pianificazione fiscale per i loro clienti.
È quanto emerge dalla bozza di direttiva approvata ieri dall’Ecofin che pone in capo agli intermediari che intervengono nell’ambito di determinate transazioni sospette un obbligo di comunicazione nei confronti della propria amministrazione finanziaria.
La proposta dei ministri Ue, che si inserisce nell’Azione 12 del progetto Beps, segue di pochi giorni le Mandatory disclosure rules pubblicate dall’Ocse.
Gli Stati membri dovranno adottare le norme interne necessarie a recepire la direttiva, con l’obbligo di prevedere sanzioni specifiche in capo agli intermediari inadempienti, entro il 31 dicembre 2019, con l’obiettivo di applicare le nuove previsioni dal 1° luglio 2020.
Gli intermediari sono definiti come coloro che pianificano, organizzano, implementano, gestiscono o semplicemente forniscono consulenza nelle operazioni potenzialmente elusive, mentre l’amministrazione da informare è quella in cui l’intermediario è residente, registrato ai fini dell’attività professionale o dove dispone di una stabile organizzazione attraverso cui l’operazione è pianificata.
La comunicazione va effettuata entro trenta giorni dalla data in cui è stato reso il parere o la consulenza o dalla data in cui lo schema di pianificazione fiscale è implementato. Gli Stati Ue a loro volta si scambieranno le informazioni ricevute con periodicità trimestrale, entro un mese dalla fine di ciascun trimestre; pertanto il primo scambio avverrà entro il 31 ottobre 2020.
La bozza di direttiva riconosce che gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva si evolvono nel tempo. Per questo motivo, anziché definire una nozione di pianificazione fiscale aggressiva, il documento contiene un elenco delle caratteristiche di determinate transazioni che rappresentano un concreto indizio del loro carattere elusivo o evasivo.
Questi indicatori sono denominati «hallmarks» e sono suddivisi in cinque categorie:
Hallmarks generici, che ricomprendono quegli schemi in cui il contribuente ha particolari obblighi di confidenzialità, oppure l’intermediario riceve un compenso per la propria attività parametrato al vantaggio fiscale ottenuto dal contribuente, ovvero quegli schemi standardizzati applicabili a più soggetti;
Hallmarks specifici, ovvero quegli schemi che prevedono l’acquisto di società in perdita e l’utilizzo delle perdite per ridurre gli imponibili o gli schemi per trasformare redditi in capitale o in altre categorie reddituali esenti da imposizione, o accordi che comprendono operazioni circolari.
Queste prime due categorie sono soggette a comunicazione solo se il beneficio principale che ci si può aspettare dall’operazione è quello di ottenere un vantaggio fiscale.
Hallmarks specifici relative ad operazioni cross-border, ovvero quegli schemi che comportano pagamenti deducibili in una giurisdizione in favore di soggetti residenti in un’altra giurisdizione che prevede una tassazione pari a zero o vicina allo zero;
Hallmarks specifici finalizzati ad eludere gli obblighi di disclosure del beneficiario effettivo, anche attraverso strutture opache;
Hallmarks specifici riguardanti il transfer pricing, ovvero quegli schemi basati sul trasferimenti di intangibili di difficile valorizzazione o, in generale, gli schemi riguardanti un significativo trasferimento di rischi e funzioni infragruppo che comportano una riduzione del 50% o più dei profitti futuri.
La comunicazione di un determinato schema non implica necessariamente che lo stesso sia elusivo, ma solo che lo stesso possa essere oggetto di ulteriori indagini.