Piano del consumatore «ombrello» parziale
L’omologazione giudiziale del piano del consumatore non ha effetti novativi del credito, che pertanto può essere ancora oggetto di azioni di accertamento e/o monitorie in pendenza del piano stesso. Il piano, anche se è regolarmente onorato durante la sua esecuzione, è quindi uno schermo parziale che preclude al creditore solo azioni esecutive o cautelari, ma non la “cristallizzazione” delle sue ragioni,
Il Tribunale di Como - Seconda civile, sentenza 11 marzo nella causa 3296/2019 - ha respinto la domanda di revoca del decreto ingiuntivo ottenuto da una banca contro un cliente rimasto “scoperto” per circa 14mila euro. Cliente che nel febbraio di tre anni fa aveva ottenuto l’omologa della proposta di piano raggiunta in sede di Organismo di composizione, impegnandosi a restituire circa un quinto del prestito. Nelle more, e mentre le nuove scadenze venivano regolarmente onorate, il debitore era stato raggiunto dal decreto ingiuntivo richiesto dalla stessa banca, benché successivo all’approvazione giudiziale del piano, ricorso monitorio a sua volta omologato da un altro giudice del foro lariano.
Quest’ultimo provvedimento è stato quindi impugnato dal difensore del consumatore che asseriva, tra l’altro, una «condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo per avere (la banca, ndr) agito o resistito nell’evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione per avere richiesto l’emissione del decreto de quo dopo l’omologa della proposta di piano del consumatore da parte del Tribunale di Como».
Di avviso completamente diverso è stato però il giudice del tribunale comasco, secondo cui l’opposizione al decreto ingiuntivo è «manifestamente infondata». L’articolo 12 ter, comma 1, della legge 3/2012 stabilisce infatti che «dalla data dell’omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano», formula che secondo il tribunale invece «non vieta l’esercizio di azioni di accertamento e condanna, funzionali a procurarsi un titolo giudiziale, quale deve essere qualificata l’azione monitoria intrapresa» dalla banca contro il consumatore.
Il Tribunale comasco ha quindi escluso che, una volta omologato il piano del consumatore, «il creditore avente titolo o causa anteriore perda interessa ad ottenere un accertamento giudiziale del proprio credito», indipendentemente dal comportamento del debitore in corso di piano. Piano del consumatore che può essere revocato o cessare di diritto, o previa dichiarazione del Tribunale competente «fermo restando che il titolo non potrà essere forzosamente eseguito finché il piano rimane efficace».