Contabilità

Piccole finanziarie, bilanci senza Ias

di Roberto Bianchi e Maurizio Ragno

Con la circolare informa 14 Assoholding ha illustrato le conseguenze del Dlgs 136/2015 sui bilanci dei soggetti finanziari non bancari.

La circolare ricorda che con le modifiche apportate al Tub dal Dlgs. 141/2010 vi è stata una ri-regolamentazione del settore degli intermediari finanziari non bancari, con riduzione del numero delle attività riservate. Il nuovo quadro ha tuttavia reso necessaria l'introduzione di disposizioni specifiche anche in tema di bilancio di esercizio e consolidato, dettate con il Dlgs 136/2015 che ha - tra l'altro - abrogato il Dlgs. 87/1992. Per quanto concerne l'ambito applicativo del Dlgs 136/2015 la circolare evidenzia che è stata operata una distinzione tra:

intermediari Ifrs (in primis, soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico iscritti nell'albo dell'articolo 106 Tub; società capogruppo di gruppi bancari e finanziari di cui all'articolo 59 comma 1, lettera b e b-bis Tub), ai quali si applicano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs;

intermediari non Ifrs, tenuti invece a redigere il bilancio secondo le disposizioni del Dlgs. 136/2015 e delle relative norme attuative.

Per quanto concerne invece gli intermediari che non rientrano nell'ambito di applicazione del Dlgs. 136/2015, in quanto non svolgono più attività riservata (ex holding di partecipazione finanziaria, intermediari finanziari che non operano nei confronti del pubblico, quali le società che - all'interno dei gruppi industriali - svolgono esclusivamente attività di finanziamento nei confronti delle società del gruppo; merchant bank; società di venture capital; finanziarie regionali; società che acquistano crediti deteriorati; società di mutuo soccorso; società veicolo per le operazioni di cartolarizzazione), la circolare precisa che la redazione del bilancio dovrebbe avvenire:

in base alle regole ordinarie previste dal Codice Civile e dal Dlgs 127/1991, sebbene vi possa essere il rischio che tali regole possano risultare poco efficaci nel rappresentare la realtà economico, patrimoniale e finanziaria della società, anche in considerazione del tipo di attività svolta;

laddove sia possibile l'adozione facoltativa in base al Dlgs 38/2005, secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Per le società di minori dimensioni, la circolare evidenzia che alle microimprese sarebbe preclusa l'adozione, seppure in via facoltativa, dei principi contabili internazionali. Se nel passato la scelta tra bilancio ordinario e bilancio in forma abbreviata avveniva in primo luogo tenuto conto dei costi necessari per reperire le informazioni necessarie alla redazione del bilancio, nel nuovo contesto normativo dovrebbero essere considerate anche le ricadute in termini di risultato economico, posto che le differenti impostazioni, anche a livello valutativo, che caratterizzano il bilancio ordinario rispetto al bilancio abbreviato possono comportare risultati economici e quindi redditi imponibili o perdite fiscali di differente entità.

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