Pignoramento, non basta il libro soci
Se il pignoramento (ma anche il pegno e il sequestro) di azioni di Spa siano annotati nel libro soci della Spa, ma non sul titolo azionario, tali vincoli non sono opponibili al terzo giratario dell’azione, il quale, in base alla serie continua di girate a suo favore riportate sul titolo azionario, legittimamente pretende (a prescindere dal suo stato di buona o di mala fede, che non è rilevante) di iscriversi quale socio nel libro dei soci e di considerare le sue azioni non gravate da alcun vincolo.
È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 1588 depositata il 20 gennaio 2017, all’esito di una complessa e articolata vicenda, la quale può essere schematizzata, sinteticamente come segue.
Le azioni di Tizio, socio di Alfa Spa, vengono pignorate e il pignoramento viene annotato nel libro dei soci di Alfa, ma non sulle azioni, che Tizio non solo non consegna alla società, ma che, anzi, gira a favore di Caio; Caio a sua volta gira le azioni a Sempronia, la quale pretende di iscriversi nel libro soci di Alfa, in base alla serie continua di girate a suo favore.
Nel frattempo, aveva avuto luogo l’azione esecutiva, esitata nell’assegnazione delle azioni pignorate al creditore pignorante Mevio, cui vengono però consegnati titoli azionari di nuova emissione, stante il fatto che i titoli oggetto di pignoramento (non annotato su di essi, ma solo nel libro soci) non erano stati, come detto consegnati dal socio-debitore pignorato alla società.
Sorge dunque conflitto su chi abbia la qualità di socio tra Mevio, assegnatario delle “nuove” azioni a seguito della procedura esecutiva, e Sempornia, girataria delle vecchie azioni, fatte oggetto di pignoramento non trascritto sui titoli azionari, ma solo nel libro soci; e la Cassazione dà dunque ragione alla girataria Sempronia, ribaltando la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che aveva deciso in senso opposto a quello cui giunge la Cassazione.
I giudici della Suprema Corte osservano anzitutto che, ai sensi dell’articolo 1997 del codice civile (regola generale valevole per tutti i titoli di credito), il pignoramento, il pegno e il sequestro non hanno effetto «se non si attuano sul titolo»; e che questa regola deve essere declinata, nel campo dei titoli azionari, secondo quanto dispone l'articolo 3, r.d. 29 marzo 1942, n. 239 (la legge speciale, rispetto al codice civile, in materia di trasferimento dei titoli azionari e di vincoli su di essi); detto articolo 3 dispone dunque che i vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della società emittente, sia sul titolo azionario che nel libro dei soci.
Qualora, dunque, vi sia la registrazione del pignoramento nel libro dei soci, ma manchi la scritturazione del pignoramento sul titolo azionario, questo giunge in proprietà al giratario libero dal vincolo del pignoramento, anche se la girata in proprietà sia di data posteriore alla data del pignoramento (e alla data in cui il pignoramento sia stato annotato nel libro soci).
Se poi la procedura di pignoramento abbia come esito l'assegnazione al creditore delle azioni pignorate, che però gli vengano consegnate sotto forma di titoli di nuova emissione (senza che la società emittente abbia prima ritirato i titoli fatti oggetto di pignoramento, trascritto nel libro soci, ma non sui titoli stessi), nel conflitto tra il possessore di questi nuovi titoli e il giratario dei titoli pignorati (ma non annotati di pignoramento) prevale inevitabilmente quest’ultimo. Conclude dunque la Corte: «Essendo mancata sia l’apprensione, sia l’annotazione sul titolo, il pignoramento non poteva considerarsi efficacemente costituito, e dunque la stessa duplicazione dei titoli, supponente un vincolo valido ed efficace, non avrebbe potuto essere effettuata».
A libro soci deve dunque essere iscritto il soggetto che si trovi ad essere giratario del titolo in base a una serie continua di girate (articolo 2023, comma 3, Codice civile): e l’iscrizione a libro soci deve avvenire senza menzione del pignoramento, che, per non esser stato annotato sul titolo, non è opponibile al giratario del titolo stesso, il quale, in mancanza di detta annotazione, l’ha appunto acquistato libero dal vincolo del pignoramento (senza che sia in alcun modo rilevante il suo stato di buona o di mala fede circa le vicende del titolo azionario giunto in suo possesso).