Finanza

Pir alternativi: il beneficio fiscale è doppio con il recupero della minusvalenza

Restyling dei fondi per investire nei nuovi Pir: in ballo il credito d’imposta e la deduzione della quota restante

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di Paolo Mandelli e Luca Zoani

I vantaggi fiscali per i Pir alternativi non si esauriscono con il credito d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2021, ma proseguono con la possibilità di utilizzare la minusvalenza non coperta dall’agevolazione fiscale.

La definizione dei regolamenti

Nell’ambito degli incentivi fiscali nel capitale di rischio, il decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha introdotto al fine di supportare lo sviluppo dell’economia reale, una nuova forma di piano individuale del risparmio (Pir alternativo) che si aggiunge al Pir ordinario. Tale strumento è di notevole interesse per gli operatori (rispetto al Pir ordinario) in quanto può essere costituito e promosso da una platea più ampia di intermediari finanziari tra cui appunto i fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso (Fia/Oicr).

Proprio in tale ambito, si sta registrando in questi mesi una particolare attenzione nella strutturazione dei regolamenti dei fondi al fine di attribuire agli stessi la qualifica di fondo Pir compliant in virtù della previsione di specifiche clausole (obbligatorie) che regolano i vincoli di portafoglio e di concentrazione nella politica di investimento.

Il bonus fiscale per gli investimenti minusvalenti

Tale interesse sta ulteriormente crescendo in ragione anche della recente previsione normativa prevista dalla legge di Bilancio 2021 che, proprio per rafforzare la diffusione dei Pir alternativi, ha introdotto un ulteriore beneficio fiscale (in aggiunta alla non imponibilità fiscale dei redditi finanziari derivanti da investimenti in Pir) costituito da un credito d’imposta da applicarsi, in presenza di certe condizioni, ad investimenti minusvalenti.

La possibilità di cogliere tale opportunità fiscale è comunque limitata nel tempo, in quanto si applica solo in relazione a Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 e con investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021. In sintesi, il credito di imposta in esame spetta alle persone fisiche titolari del piano Pir ed è pari alle perdite, minusvalenze e differenziali negativi realizzati con riferimento a tali investimenti, a condizione che:

i) gli stessi vengano detenuti per almeno cinque anni;

ii) il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.

Beneficio doppio: la quota non coperta dal bonus si può dedurre

Un punto di attenzione è rappresentato dalla possibilità, in capo all’investitore, di continuare a dedurre, secondo il regime ordinario di cui all’articolo 68 del Tuir, la minusvalenza derivante dall’investimento per l’eventuale parte non coperta dal credito d’imposta.

La norma consente di compensare l’eccedenza da minusvalenza con altri (e anche futuri) proventi finanziari non oltre il quarto periodo d’imposta.

La combinata applicazione di queste disposizioni normative può costituire una significativa mitigazione fiscale a protezione del rischio di investimento.

L’esempio numerico: «effetto mitigazione» del rischio

Un esempio può rappresentare gli effetti di tali forme di “protezione” fiscale dell’investimento. Si ipotizzi un contribuente fiscalmente residente in Italia che investe in quote di un fondo Pir alternativo compliant per un importo di 200mila euro e che, al termine del quinquennio, riceva a restituzione, in sede di chiusura del Pir, un ammontare complessivo di soli 100mila euro. A fronte della minusvalenza di 100mila euro, il diritto, in primis, al credito di imposta pari a 40mila euro (limite del 20% sull’investimento complessivo), da compensare in dichiarazione dei redditi in 10 rate costanti.

Inoltre potrà utilizzare, secondo le regole ordinarie, la minusvalenza realizzata - eccedente il limite del credito di imposta stesso (100.000 - 40.000 = 60.000 euro) – a fronte di eventuali plusvalenze o altri redditi “diversi” simili di periodo o dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto.

In aggiunta a quanto sopra e quale iniziale “paracadute” fiscale a tutela del rischio di investimento, laddove il fondo Pir sia dedicato, in prevalenza, a investimenti in start-up e Pmi innovative, la persona fisica potrebbe beneficiare della detrazione d’imposta nell’anno di investimento variabile dal 30% al 50% (e dunque nell’esempio di cui sopra da 60.000 euro a 100.000 euro nel rispetto delle possibili limitazioni in ambito Ue).

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