Pir ceduti prima di 5 anni, capitale da reinvestire entro 90 giorni per evitare il recapture
L’esenzione dei Pir può essere conservata anche in caso di disinvestimento prima dei cinque anni se il controvalore conseguito viene reinvestito entro 90 giorni. È quanto prevede la legge di Bilancio 2017.
Ma andiamo con ordine. Con la circolare 3/E del 26 febbraio scorso l’agenzia delle Entrate ha chiarito le conseguenze fiscali del rimborso e del disinvestimento tramite cessione di strumenti finanziari ricompresi in un Pir.
Innanzitutto, in entrambi i casi bisogna verificare se sia maturato o meno il periodo quinquennale di possesso previsto dalla legge per consolidare l’esenzione da imposizione dei redditi derivanti dai titoli in portafoglio.
Nel caso di rimborso o cessione di strumenti che hanno maturato l’holding period, infatti, l’esenzione da imposizione prevista dal comma 100 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) si è consolidata e, di conseguenza, i redditi già percepiti così come quelli derivanti dall’uscita dal patrimonio dell’investitore del titolo ceduto o rimborsato (plusvalenze o redditi da capitale) rimangono non soggetti ad imposizione.
In caso di rimborso o cessione infraquinquennale, invece, è previsto il recupero a tassazione sia dei redditi percepiti pro tempore sia di quelli conseguenti al rimborso o alla cessione del titolo contenuto nel piano di risparmio.
Il comma 106 della legge di bilancio 2017 prevede, però, la possibilità di evitare la recapture. Tale effetto è condizionato al reinvestimento dell’intero “controvalore conseguito” dalla cessione o rimborso entro 90 giorni dalla sua percezione.
Difatti, nel caso in cui il contribuente “sostituisca” il titolo rimborsato o ceduto con un altro, compatibile con gli obblighi di composizione del Pir, egli non perderà il beneficio fiscale dell’esenzione da imposizione. Inoltre, il titolo acquistato erediterà anche l’anzianità dello strumento alienato ai fini della maturazione dell’holding period quinquennale.
Peraltro, sia nel caso di rimborso sia nel caso di disinvestimento tramite cessione, il titolo acquistato a seguito di reinvestimento non è considerato un “nuovo investimento” e, di conseguenza, non rileva ai fini del plafond di investimento annuale di 30.000 euro e di quello complessivo di 150.000 euro previsti dal comma 101 della legge 232/2016.
La Circolare specifica ulteriormente che nel caso in cui gli strumenti finanziari, acquistati a seguito di reinvestimento, siano ceduti prima della decorrenza dell’holding period senza che la somma percepita sia nuovamente reinvestita, sono ripresi a tassazione non solo i redditi percepiti medio tempore e quelli derivanti dal rimborso o cessione di quest’ultimo ma anche quelli ricavati dai titoli precedentemente detenuti, non assoggettati a tassazione, che sono stati rimborsati o ceduti.
Da non dimenticare, infine, che nel caso di recapture dei redditi non sottoposti medio tempore ad imposizione, le imposte unitamente agli interessi dovranno essere versate dall’intermediario presso il quale il Pir è stato aperto entro il 16 del secondo mese successivo alla cessione o al rimborso mediante F24 con l’indicazione del codice tributo 1070 (risoluzione 21/E 2018). In questi casi l’aliquota d’imposta applicabile è quella vigente al momento della percezione del reddito.
Invece, nell’eventualità di recapture a seguito di rimborso o cessione di titoli contenuti nei Pir prima della scadenza dei cinque anni, tenuto conto del termine di 90 giorni entro cui adempiere all’obbligo di reinvestimento, il versamento delle imposte derivanti dai redditi percepiti e derivanti dall’alienazione o rimborso deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello in cui scade il termine per il reinvestimento, nelle medesime modalità descritte in precedenza.
L’autore è un ex studente del Master tributario della 24 Ore Business school
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