Adempimenti

Pir, codice fiscale facoltativo in F24 per i versamenti cumulativi

di Giovanni Parente

Codice fiscale (temporaneamente) falcolativo nell’F24 in caso di versamenti effettuati cumulativamente per tutti i soggetti titolari del Pir decaduti dalle agevolazioni fiscali. Il chiarimento è stato fornito dalla risoluzione 23/E/2018 di ieri. Un chiarimento che arriva a seguito del pressing operato dalle associazioni di categoria degli intermediari finanziari, bancari e assicurativi tenuti a effettuare il versamento di imposte e interessi proprio nel caso di “fuoriuscita” dai benefici fiscali dei Pir.

Nel dettaglio la risoluzione 23/E/2018 mette nero su bianco tre aspetti:

•i versamenti possono essere effettuati anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari dei Pir decaduti dal beneficio fiscale, senza la necessità di indicarne il codice fiscale nel campo del modello F24 denominato «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare»;

•l’indicazione del codice fiscale di tali soggetti diventa facoltativa in attesa deglia pprofondimenti richiesti dalle associazioni del mondo bancario e assicurativo;

•nel campo «anno di riferimento» del modello F24 può essere indicato l’anno in cui si è verificata la decadenza dal beneficio fiscale, nel formato «AAAA».

Il codice tributo
Il codice tributo per i versamenti è il «1070» ed è stato istituito dalla risoluzione 21/E del 9 marzo scorso . Va ricordato che la decadenza dai benefici fiscali scatta in caso di cessione anticipata (prima dei cinque anni) degli strumenti finanziari. Con la conseguenza che sono dovute imposte e interessi (ma senza sanzioni) sui redditi realizzati e su quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento nel piano.

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24 dall’intermediario presso il quale il piano è stato aperto entro il 16 del secondo mese successivo alla cession

Agenzia delle Entrate, risoluzione 28/E/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©