Pir alla prova della detenzione per cinque anni
L’introduzione di agevolazioni fiscali per i piani di risparmio a lungo termine (Pir) ad opera della legge 232/2016, come modificata dalla manovrina in corso di conversione in Parlamento, ha considerevolmente attirato l’attenzione degli operatori e dei risparmiatori, ma restano alcuni interrogativi soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche dei fondi di investimento Pir-compliant nei quali il risparmiatore può investire tutte o parte delle somme destinate al proprio Pir. Sono infatti considerati investimenti qualificati – ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge 232/2016 – anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia o in Stati Ue o See, che investono per almeno il 70% dell’attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.
Il rinvio al comma 102 ha carattere oggettivo, cioè riguarda la natura degli strumenti finanziari ivi indicati, nei quali il fondo deve investire almeno il 70% dell’attivo. Tuttavia, esso sembra valere anche per la condizione di composizione del portafoglio, pure prevista al comma 102, secondo cui la quota del 70% deve essere investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
Quanto alle condizioni di cui al comma 103, l’attivo del fondo Pir-compliant non può essere investito per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte o in depositi e conti correnti. Il punto critico è: in quale momento è necessario verificare che l’attivo del fondo Pir-compliant non sia investito per oltre il 10% in un unico strumento finanziario? La risposta a questa domanda è indissolubilmente legata ad un’altra questione: le condizioni del comma 106 valgono anche per i fondi?
Sul piano letterale, il comma 104 riguardante i fondi non richiama le condizioni del comma 106 e, pertanto, sembra che i fondi siano legittimati a modificare la composizione del proprio portafoglio anche più volte nel corso dei cinque anni (cosa che invece è preclusa alla persona fisica che investe direttamente in strumenti finanziari nell’ambito del proprio Pir). In altri termini, l’obbligo di detenere gli strumenti finanziari per almeno cinque anni sembra valere esclusivamente per il sottoscrittore del piano di risparmio a lungo termine: egli pare obbligato a detenere per almeno cinque anni le quote o azioni dei fondi Pir-compliant acquistate per poter beneficiare degli sconti fiscali sui proventi derivanti da tali quote o azioni, ma il fondo sembra legittimato a far ruotare il portafoglio senza per questo perdere la qualifica di Pir-compliant.
Ciò premesso, come deve essere verificato che l’attivo del fondo non sia investito per oltre il 10% in un unico strumento finanziario, dato che la composizione del portafoglio del fondo Pir-compliant può variare negli anni? In mancanza di indicazioni espresse, sembra preferibile privilegiare una lettura logico-sistematica nell’ottica dell’esplicito richiamo operato dal comma 104 al comma 102 e, pertanto, verificare che la condizione sia rispettata dal fondo «per almeno i due terzi dell’anno», secondo un conteggio basato sul costo di acquisto ponderato per il numero di giorni di possesso di ciascuno strumento finanziario (il valore di riferimento resta pur sempre il costo, date le indicazioni contenute nella relazione di accompagnamento al progetto di legge di stabilità). Ciò consentirebbe anche di ovviare al problema del possibile superamento della soglia del 10% in depositi e conti correnti, che su base giornaliera potrebbe avvenire in fase di raccolta dai sottoscrittori o in fase di liquidazione di un sottoscrittore o in fasi eccezionali in cui il gestore del fondo ritenesse opportuno disinvestire una parte consistente del portafoglio, ma che difficilmente dovrebbe avvenire per più di un terzo dell’anno.